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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità.
1. Nelle more dell’entrata in vigore della normativa regionale di riordino della disciplina edilizia, la Regione del Veneto, in attuazione dei principi di tutela del legittimo affidamento dei soggetti interessati e di semplificazione dell’azione amministrativa, promuove, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, consentendo la regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo, secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge.
Art. 2 Ambito e modalità di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme per la edificabilità dei suoli” che:
a) comportino un aumento fino a un quinto del volume dell’edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi; b) comportino un aumento fino a un quindo della superficie dell’edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati; c) comportino un diverso utilizzo dei vani, ferma restando la destinazione d’uso consentita per l’edificio; d) comportino modifiche non sostanziali della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, rispetto a quella indicata nel progetto approvato, purché non in violazione delle normative in tema di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade; e) non rilevino in termini di superfici o volume e non siano modificative della struttura e dell’aspetto complessivo dell’edificio.
2. Il calcolo dell’aumento in termini di volume o superficie di cui al comma 1 è determinato sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.
3. Fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito e fermo restando il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto, le difformità edilizie di cui al comma 1 possono essere regolarizzate mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e previo pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
a) 70 euro al metro cubo per aumento di volumi di cui alla lettera a); b) 210 euro al metro quadrato per aumento delle superfici di cui alla lettera b); c) 500 euro a vano nel caso di cui alla lettera c); d) 1.000 euro per le modifiche di cui alla lettera d); e) 750 euro per le opere di cui alla lettera e).
4. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, idraulica, idrogeologica, dì sicurezza, igienico-sanitaria e quella di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 del 2004”.
Art. 3 Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie.
1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono riscossi dal Comune e sono destinati, preferibilmente, al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia edilizia.
2. Ogni cinque anni l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 2 è automaticamente rivalutato e adeguato all’intervenuta variazione ISTAT del costo della vita in base all’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
Art. 4 Clausola valutativa.
1. Al fine di verificare i risultati e lo stato di attuazione della presente legge, la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, invia una relazione alla competente commissione consiliare, indicando in particolare:
a) il numero delle SCIA presentate ai sensi dell’articolo 2, comma 3; b) il numero delle difformità edilizie regolarizzate suddivise per tipologie edilizie e per comune; c) i proventi totali derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi dell’articolo 3 e quelli destinati agli interventi di riqualificazione urbana.
Art. 5 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 dicembre 2019
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Ambito e modalità di applicazione.
Art. 3 - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie.
Art. 4 - Clausola valutativa.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 6 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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