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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 137 del 29 novembre 2019


LEGGE REGIONALE  n. 45 del 25 novembre 2019

Legge di stabilità regionale 2020.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale

 

Art. 1
Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1.   La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2.   Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

3.   Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

 

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’ acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale.””
.

1.   L’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1.   L’estrazione e l’asporto di sabbia e ghiaie nell’alveo e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo. “.

 

2.   L’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1.   Dopo l’approvazione dei piani, di cui all’articolo 1, l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile competente per territorio fino a 30.000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

2.   In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi.

3.   Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono rilasciate in conformità alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4.   Per le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, ai volumi eccedenti i 10.000 metri cubi si applica un aumento del 5 per cento al canone dovuto per l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie.”.


3.   Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo quantificate in euro 150.000,00 per ciascun degli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2020 - 2022.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di rifiuti speciali non pericolosi

1.   L’Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione di rifiuti”, è autorizzato ad effettuare l’aggiornamento ed il monitoraggio delle informazioni relative all’effettivo fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali.

2.   In particolare, in conformità a quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, l’Osservatorio regionale sui rifiuti attesta il reale fabbisogno di smaltimento con particolare riguardo alla necessità di nuove volumetrie di discarica per rifiuti speciali non pericolosi.

3.   Sulla scorta del raffronto effettuato dall’Osservatorio sui rifiuti, a far data dal 2017, relativamente ai conferimenti nelle discariche regionali per rifiuti speciali rispetto al volume autorizzato ancora disponibile, il comma 2, lettera d), dell’articolo 15 delle Norme di Piano, Allegato A) al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 è così sostituito: “d) smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate”.

4.   Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili prioritariamente ai fini dello smaltimento dei rifiuti prodotti in Veneto e ai rifiuti prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale.

5.   A fronte del conferimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di trattamento di cui al comma 3 si determina un maggior gettito del tributo speciale (“ecotassa”) per il conferimento in discarica.

6.   Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022 sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2020-2022.

 

Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 novembre 2019

Per il Presidente il Vicepresidente - Gianluca Forcolin


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INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’ acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale.””.

Art. 3 - Disposizioni in materia di rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_45_2019_408593.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_45_2019_408593.pdf

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