Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 111 del 01 ottobre 2019


LEGGE REGIONALE  n. 41 del 25 settembre 2019

Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 "Istituzione della fondazione "Centro Studi Transfrontaliero" di Comelico e Sappada".

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada”.

1.   Il titolo della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada” è sostituito dal titolo “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro Studi Transfrontaliero”.
 

Art. 2
Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34, le parole “e Sappada” sono soppresse.

2.   Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 è così sostituito:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all’Unione montana Comelico e alla Provincia di Belluno, alla istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - “Centro Studi Transfrontaliero”, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile, che avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale.”.


Art. 3
Disposizioni attuative.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti funzionali alla modifica della denominazione della fondazione e alla ridefinizione del suo assetto giuridico.

 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_______________________


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2019

Luca Zaia


_______________________


INDICE

Art. 1 -  Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada”.

Art. 2 -  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada”.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_41_2019_403875.pdf

Torna indietro