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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 103 del 13 settembre 2019


LEGGE REGIONALE  n. 37 del 10 settembre 2019

Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Oggetto e finalità.

1.    La Regione del Veneto, gli enti amministrativi dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e le società controllate nonché gli enti locali o altri enti, pubblici o privati, che esercitano funzioni conferite dalla Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza, promuovono la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche al fine di contrastare l’evasione fiscale.

Art. 2
Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.

1.    La presentazione per conto dei privati cittadini e delle imprese di un’istanza, comunque denominata, anche di natura autorizzatoria o concessoria, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali, comunali e della Città metropolitana di Venezia, dev’essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni.

2.    La lettera di affidamento dell’incarico deve contenere gli estremi di iscrizione all’albo o collegio del professionista, gli estremi dell’assicurazione professionale, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo compenso.

3.    Il compenso di cui al comma 2 deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale prestata.

Art. 3
Pagamenti per la prestazione professionale effettuata.

1.    L’amministrazione, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell’esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al DPR n. 445 del 2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale e, sulla base di questi, dai competenti organi degli enti di cui all’articolo 1, pubblicati nei rispettivi siti web.

2.    La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall’amministrazione competente ai sensi del comma 1.

3.    Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali di cui al comma 1 è comunque subordinato alla preventiva attestazione da parte dell’amministrazione competente in ordine all’idoneità del progetto o dell’elaborato tecnico comunque denominati, presentato per la conclusione dell’iter amministrativo.

Art. 4
Equo compenso delle prestazioni professionali e divieto di inserimento di clausole vessatorie: norma di rinvio.

1.    Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale vigente:

a)    negli atti inerenti procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi professionali sono determinati sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità; i compensi stessi, così individuati, sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara;
b)    nella predisposizione dei contratti di incarico professionale è vietato l’inserimento delle clausole vessatorie così come definite dall’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense” e successive modificazioni.

2.    Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture regionali competenti e degli enti di cui all’articolo 1.

Art. 5
Relazione annuale.

1.    Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.

2.    Alla relazione di cui al comma 1 è allegato un elenco, aggiornato annualmente, delle funzioni regionali, ivi comprese le funzioni conferite agli enti locali.

Art. 6
Norma transitoria.

1.    Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 settembre 2019

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Oggetto e finalità.
Art. 2 - Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.
Art. 3 - Pagamenti per la prestazione professionale effettuata.
Art. 4 - Equo compenso delle prestazioni professionali e divieto di inserimento di clausole vessatorie: norma di rinvio.
Art. 5 - Relazione annuale.
Art. 6 - Norma transitoria.
Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_37_2019_402725.pdf

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