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Bur n. 80 del 23 luglio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 16 luglio 2019

Norme per la promozione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1.    La Regione del Veneto promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi fra imprese e che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.
 

Art. 2
Interventi per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e la integrazione di sistema.

1.    La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza in ordine alla esistenza sul territorio di circuiti di compensazione multilaterale e complementare, istituisce nell’ambito del proprio sito web, una sezione dedicata, alla quale possono iscriversi, su domanda, i soggetti giuridici che hanno istituito o istituiscono i circuiti di compensazione di cui alla presente legge ed i soggetti che vi aderiscono.
2.    La Giunta regionale, altresì, promuove la integrabilità fra i circuiti di compensazione esistenti sul territorio regionale, anche al fine della costituzione di un unico circuito regionale integrato.
3.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le norme attuative della presente legge, a tutela dell’affidamento degli aderenti.
 

Art. 3
Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.

1.    La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e, in prima applicazione, a decorrere dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo agli interventi attuati per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e per la loro integrabilità e i dati in ordine alle quantità e tipologie di beni e servizi oggetto di transazione nei sistemi.
 

Art. 4
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, destinate al funzionamento del sistema informativo regionale.
2.    Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, destinate allo sviluppo del sistema informativo regionale.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 luglio 2019

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Interventi per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e la integrazione di sistema.
Art. 3 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.
Art. 4 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_27_2019_399135.pdf

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