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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi”.
2. Dopo il comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d’uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l’edificio principale.”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 giugno 2019
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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