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Bur n. 14 del 08 febbraio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 6 del 08 febbraio 2019

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio".

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”
.

1.   All’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, è così sostituito:

“2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.”;

b)   il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, è così sostituito:

“3. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l’abbattimento, nelle zone di cui all’articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.”;

c)   dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Regione autorizza l’istituzione di apposite zone con periodi per l’addestramento e l’allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

3 ter. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell’articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività:

a)   di controllo di cui all’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive;

b)   di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.”.

 

Art. 2
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.

1.   All’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   alla alinea del comma 1 le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” sono sostituite con le parole: “da euro 52,00 a euro 312,00”;

b)   alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “comma 3” sono aggiunte le parole: “e 3 bis”.

 

Art. 3
Norma di prima attuazione.

1.   I falconieri che risultino già iscritti presso le amministrazioni provinciali o la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, sono iscritti d’ufficio al registro regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4
Norma transitoria.

1.   Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”.

 

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 6
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 febbraio 2019

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.

Art. 3 - Norma di prima attuazione.

Art. 4 - Norma transitoria.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_06_2019_387800.pdf

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