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Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 24 gennaio 2019

Istituzione del nuovo Comune denominato "Valbrenta" mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Istituzione.

1.   È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Valbrenta” mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza.

2.   La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede presso Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario (VI).

3.   Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

 

Art. 2
Disposizioni finali e transitorie.

1.   I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Valbrenta” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

 

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

___________________________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 2019

Luca Zaia


___________________________________

 

INDICE

 

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_03_2019_387324.pdf

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