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Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 2 del 24 gennaio 2019

Istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve del Grappa" mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa della provincia di Treviso.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Istituzione.

1.   È istituito, nella Provincia di Treviso, il nuovo Comune denominato “Pieve del Grappa” mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa.

2.   La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Crespano del Grappa (TV).

3.   Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

 

Art. 2
Risultati della consultazione.

1.   Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE

Elettori aventi
diritto al voto

Votanti

Voti
validamente
espressi

Voti
favorevoli

Voti
 contrari

Crespano del Grappa

3.989

1.346

1.325

1.038

287

Paderno delGrappa

2.003

983

970

559

411

totale

5.992

2.329

2.295

1.597

698

 

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.

1.   I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Pieve del Grappa” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Treviso sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

___________________________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 2019

Luca Zaia


___________________________________

 

INDICE

 

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_02_2019_387306.pdf

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