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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 129 del 21 dicembre 2018


LEGGE REGIONALE  n. 46 del 21 dicembre 2018

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2010/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018).

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, con la presente legge detta:

a)   disposizioni in materia di energia di recepimento della direttiva 2010/31/UE come attuata dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90;

b)   disposizioni in materia di appalti pubblici di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, attuate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

c)   disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell’Unione europea e di modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26.
 

TITOLO II
Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

Art. 2
Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

a)   promuovere l’efficienza energetica negli usi finali;

b)   promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

c)   definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;

d)   promuovere l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell’energia e la riduzione degli impatti;

e)   definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all’ubicazione ed alla titolarità¿ degli impianti riforniti nell’anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

f)    dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;

g)   definire le modalità per l’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).”.
 

TITOLO III
Disposizioni in materia di lavori pubblici e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 3
Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” in attuazione dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nonché di semplificazione nell’utilizzo e fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i prezziari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità esclusivamente elettronica.

2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, definisce altresì i criteri di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 113, comma 4, del medesimo decreto legislativo da destinare alla realizzazione dei progetti innovativi attinenti le attività di cui al comma 2 bis.”.
 

Art. 4
Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” in attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

1.   Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

“2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo regionale, in merito alla definizione delle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori pubblici.”.
 

TITOLO IV
Disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell’Unione europea e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”

Art. 5
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: “e adottano” sono inserite le seguenti: “, anche tramite la costituzione di nuclei regionali di valutazione degli atti dell’Unione europea,”.

2.   Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le parole: “con riferimento ai progetti di atti normativi dell’Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “ed una sua più efficace partecipazione alla formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea”.


Art. 6
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo la parola: “recepisce” sono inserite le seguenti: “e attua”.
 

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 7
Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.   In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.


Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 dicembre 2018

Luca Zaia


______________________


INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

TITOLO II - Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

TITOLO III - Disposizioni in materia di lavori pubblici e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 3 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” in attuazione dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

Art. 4 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” in attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

TITOLO IV - Disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell’Unione europea e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”

Art. 5 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

Art. 6 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 7 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_46_2018_384887.pdf

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