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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 115 del 20 novembre 2018


LEGGE REGIONALE  n. 42 del 14 novembre 2018

Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica al titolo e all’articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

1.   Nel titolo della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e al comma 1 dell’articolo 1 della medesima legge regionale, la parola: “amministrativi” è soppressa.

 

Art. 2
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

1.   L’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
Ambito di applicazione.

1.   Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti:

a)   l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario;

b)   l’Ente regionale Veneto Lavoro;

c)   l’istituto regionale per le Ville Venete (IRVV);

d)   gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;

e)   le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER);

f)    l’Ente parco regionale dei Colli Euganei, l’Ente parco naturale regionale Fiume Sile, l’Ente parco regionale Delta del Po, l’Ente parco naturale regionale della Lessinia;

g)   l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

h)   i consorzi di bonifica di primo e secondo grado.”.

 

Art. 3
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

1.   L’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Vigilanza e controllo.

1.   La Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” esercita la vigilanza e il controllo sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti di cui all’articolo 2.

2.   Gli enti di cui all’articolo 2, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmettono al direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, per il controllo preventivo, i seguenti atti:

a)   gli statuti, i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le dotazioni organiche e relative modificazioni;

b)   i programmi annuali e pluriennali di attività;

c)   i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;

d)   gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;

e)   gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;

f)    gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

3.   I consorzi di bon{fica di primo e secondo grado di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo ed entro il medesimo termine, trasmettono al direttore della struttura regionale competente, i seguenti atti:

a)   i piani annuali di riparto dei Consorzi di bonifica, contestualmente al bilancio di previsione;

b)   l’individuazione delle fasce di rappresentanza per l’elezione dell’Assemblea dei Consorzi di bonifica.

4.   Gli atti indicati ai commi 2 e 3, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, senza che questa abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 6, diventano efficaci.

5.   In caso di richiesta di chiarimenti il termine di cui al comma 4 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l’ente è tenuto a fornire riscontro entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, l’atto si intende non approvato.

6.   Nell’ipotesi in cui, all’esito dell’istruttoria, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, riscontri la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 con gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi della programmazione regionale, invia all’ente interessato una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L’atto deve essere ritrasmesso.

7.   Nell’ipotesi in cui l’ente ritrasmetta l’atto oggetto di osservazioni, anche con eventuali controdeduzioni, e il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente non attivi, entro trenta giorni dal ricevimento, il procedimento di cui all’articolo 9, l’atto diviene efficace.

8.   Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, ove verifichi la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 agli indirizzi, alle direttive regionali o agli obiettivi della programmazione regionale, oppure in caso di criticità anche sollevate dal collegio dei revisori o dal revisore unico dell’ente, può chiedere alla struttura specializzata in materia di controllo sugli enti regionali e alla struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di criticità, un parere di supporto.

9.   Gli atti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 non sono soggetti a verifica delle strutture della Giunta regionale e diventano efficaci dalla data di adozione.

10. La Giunta regionale, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:

a)   invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell’azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;

b)   ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa;

c)   formulare specifiche richieste al collegio dei revisori o al revisore unico dell’ente.”.

 

Art. 4
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”
.

1.   Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 le parole: “ai commi 1 e 2 dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1 dell’articolo 2”.

 

Art. 5
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

1.      Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 le parole: “ai commi 1 e 2 dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1 dell’articolo 2” e le parole: “il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente”.

 

Art. 6
Disposizioni di coordinamento.

1.   Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” le parole: “e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare” sono soppresse.

2.   Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “e ne approva la dotazione organica” sono soppresse.

3.   La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituita dalla seguente:

“c) adotta la dotazione organica e le sue eventuali variazioni;”.

4.   Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “, previa autorizzazione della Giunta regionale,” sono soppresse.

5.   Al comma 3 bis dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “il mese di febbraio”.

6.   Alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” la parola: “proporre” è sostituita dalla seguente: “adottare” e alle lettere d) ed e) la parola: “predisporre” è sostituita dalla seguente: “adottare”.

7.   L’articolo 17 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
Vigilanza e controllo.

1.   La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull’ente regionale Veneto Lavoro nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.”.
 

8.   L’articolo 17 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” è sostituito dal seguente:

“Art. 17
Vigilanza e controllo.

1.   La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle Aziende nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.”.
 

9.   Alla lettera g) del comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “mese di febbraio”.

10. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è sostituto dal seguente:

“1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle ATER nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.”.

11. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 le parole: “; a tal fine, tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione” sono soppresse.

12. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” la parola: “predispone” è sostituita dalla seguente: “adotta”.

13. Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 18 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” le parole: “e approva le relative deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio di previsione per l’esercizio successivo” sono soppresse.


Art. 7
Abrogazioni.

1.   Sono abrogati:

a)   gli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”;

b)   il comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

c)   i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39;

d)   la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”;

e)   il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

f)    il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia”, a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi, come disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.


Art. 8
Disposizioni transitorie.

1.   Ai procedimenti di controllo disciplinati dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo, nel testo vigente antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.

2.   I procedimenti di controllo disciplinati dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 si applicano all’Ente parco naturale regionale della Lessinia a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi, come disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.

 

Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.

__________________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2018

Luca Zaia


__________________________
 

INDICE


Art. 1 - Modifica al titolo e all’articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

Art. 3 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

Art. 4 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

Art. 6 - Disposizioni di coordinamento.

Art. 7 - Abrogazioni.

Art. 8 - Disposizioni transitorie.

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_42_2018_382202.pdf

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