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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica del titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.
1. Al titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, dopo le parole “regionale dell’UNCEM” sono aggiunte le seguenti parole: “e della associazione regionale dell’ANPCI”.
Art. 2 Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, dopo le parole “delegazione regionale dell’UNCEM” sono aggiunte le seguenti parole: “e della associazione regionale dell’ANPCI”.
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 14 novembre 2018
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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