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Bur n. 110 del 02 novembre 2018


LEGGE REGIONALE  n. 38 del 31 ottobre 2018

Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a


la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni. Istituzione e funzioni degli “Sportelli Informalavoro”.

1.   Dopo l’articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis
Istituzione e funzioni degli “Sportelli Informalavoro” nell’ambito del sistema di servizi per il lavoro.

1.   Per favorire politiche di inserimento e incentivazione all’occupazione e di reinserimento e formazione nel mondo del lavoro, la Giunta regionale, nell’ambito del sistema di servizi per il lavoro e della collaborazione, in un sistema a rete, con gli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 4, può altresì promuovere la conclusione di convenzioni con i Comuni per la istituzione di “Sportelli Informalavoro”, per lo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni:

a)   accoglienza e informazione;
b)   orientamento di base;
c)   orientamento specialistico ed individualizzato, analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro nonché delle competenze trasversali in base ai nuovi modelli sociali ed organizzativi che si sviluppano nel breve, medio e lungo termine;
d)   ausilio alla ricerca di un’occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo;
e)   rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati;
f)    informazione sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche a favore delle imprese;
g)   informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;
h)   informazione su tirocini o misure di mobilità geografica;
i)    informazione su attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
l) informazione alla cittadinanza, tramite incontri pubblici, sull’attività svolta.

2.   Gli “Sportelli Informalavoro” operano nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti dalla convenzione stipulata e, sotto la direzione, coordinamento operativo e monitoraggio dell’Ente Veneto Lavoro, sono coordinati dai centri per l’impiego di riferimento per ambito territoriale.”.

2.   Ai fini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 22 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, così come introdotti dal comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale definisce, con la collaborazione di Veneto Lavoro, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno schema di convenzione da stipulare con i Comuni per la istituzione degli “Sportelli Informalavoro”, con la quale si definiscono, in particolare, i requisiti minimi di esperienza professionale degli operatori in relazione alle funzioni da svolgere e l’obbligo di interconnessione con il Sistema Informativo Lavoro del Veneto (SILV) di cui all’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

3.   L’applicazione del comma 2 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
Qualificazione e formazione professionale del personale addetto agli “Sportelli Informalavoro”.

1.   La Giunta regionale promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la qualificazione del personale dei Comuni addetto agli “Sportelli Informalavoro”, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, anche avvalendosi degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni.

Art. 3
Informazione sulla istituzione e sulle funzioni svolte dagli “Sportelli Informalavoro”.

1.   La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per realizzare iniziative informative volte a diffondere la conoscenza in ordine alla istituzione e alle funzioni svolte dagli “Sportelli Informalavoro”; promuove altresì, attraverso il sito web di Veneto Lavoro, le migliori pratiche presenti nel territorio.

2.   I soggetti pubblici regionali che svolgono attività nell’ambito del sistema di servizi per il lavoro, pubblicizzano la istituzione e le funzioni svolte dagli “Sportelli Informalavoro” nel proprio sito web.

Art. 4
Clausola valutativa.

1.   In fase di prima applicazione, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione con indicate le richieste dei Comuni per l’apertura degli “Sportelli Informalavoro” e lo stato di attuazione delle convenzioni tra i Comuni e gli “Sportelli Informalavoro”.

Art. 5
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 in ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, si provvede con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 5.000,00 nell’esercizio 2018 e in euro 15.000,00 nell’esercizio 2019, si provvede con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 ottobre 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1     - Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni. Istituzione e funzioni degli “Sportelli Informalavoro”.
Art. 2     -  Qualificazione e formazione professionale del personale addetto agli “Sportelli Informalavoro”.
Art. 3     -  Informazione sulla istituzione e sulle funzioni svolte dagli “Sportelli Informalavoro”.
Art. 4     -  Clausola valutativa.
Art. 5     -  Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_38_2018_381028.pdf

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