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Bur n. 79 del 07 agosto 2018


LEGGE REGIONALE  n. 30 del 07 agosto 2018

Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

Art. 1
Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1.   All’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato;

b)   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate.”.

2.   L’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

3.   Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale”.

4.   All’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: “Carta ittica regionale”.

b)   al comma 1 le parole: “ciascuna Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale” e la parola: “propria” è soppressa;

c)   il comma 4 è abrogato;

d)   al comma 5 le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale può” e le parole: “Carta ittica provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Carta ittica regionale”;

e)   al comma 6 le parole: “il territorio di ogni Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “il territorio regionale” e la parola: “imbriferi” è sostituita dalla seguente: “idrografici”.

5.   All’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La carta ittica regionale di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d’acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d’acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.”.

b)   al comma 3 le parole: “Le province definiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale definisce”;

c)   al comma 4 le parole: “Le province provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale provvede”.

6.   Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “le Province individuano” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale individua”.

7.   L’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Regolamenti regionali per la pesca.

1.   La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

a)   forme e modalità di coltivazione delle acque;

b)   tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;

c)   limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;

d)   disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2.   Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.”.


8.   All’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale”;

b)   al comma 3 bis le parole: “, sentite le Province,” sono soppresse.

9.   L’articolo 8 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 bis
Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole.

1.   La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all’interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.”.


10. All’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “dalla provincia di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”;

b)   il comma 1 bis è abrogato;

c)   al comma 4 le parole: “provincia di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale” e le parole: “dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. La Giunta regionale rilascia”;

d)   al comma 5 le parole: “della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”;

e)   al comma 7 le parole: “, sentite le province” sono soppresse;

f)    al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1)   alla lettera c) le parole: “delle province o dalle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale o dalla stessa”;

2)   alla lettera d) le parole: “provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale”.

11. Al comma 1 dell’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “I regolamenti provinciali devono” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento regionale di cui all’articolo 7 deve” e le parole: “dalle Province e vengono” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione e”.

12. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7”, le parole: “della Provincia” sono sostituite delle seguenti: “della Giunta regionale” e le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”.

13. All’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 6 le parole: “della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”;

b)   al comma 7 bis la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

14. All’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”;

b)   al comma 2 bis le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”;

c)   al comma 5 le parole: “le province hanno” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale ha”.

15. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone”.

16. All’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”.

b)   il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.”.

c)   dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

“1 ter. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d’iscrizione e di tenuta del registro.”.

d)   al comma 2 le parole: “del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.”.

17. All’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 1 è abrogato;

b)   al comma 3 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”; le parole: “regolamento provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento regionale”; le parole: “Provincia medesima” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale” e le parole: “provvedono le Province” sono sostituite dalle seguenti: “provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca”.

c)   al comma 3 bis le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”;

d)   al comma 4 le parole: “dalla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale.”.

18. All’articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “dalla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”;

b)   al comma 3 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

c)   il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.”.

19. All’articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale”;

b)   al comma 3 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”;

c)   al comma 5 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

20. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “e coordina le relative iniziative delle province” sono soppresse.

21. L’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 22
Autorizzazioni a scopo acquacoltura.

1.   Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all’articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull’ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.”.


22. All’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “nei singoli regolamenti provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento regionale.”;

b)   al comma 3 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

23. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

24. Dopo l’articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

“Art. 27 ter
Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva.

1.   È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.

2.   La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.

3.   La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.”.


25. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “dai regolamenti provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento regionale”.

26. All’articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale.”.

b)   al comma 3 le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”.

27. All’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”;

b)   al comma 4 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

28. All’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”;

b)   al comma 2 le parole: “dal regolamento provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento regionale”;

c)   al comma 3 le parole: “nel regolamento provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento regionale”;

d)   il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.”;

e)   il comma 4 bis è abrogato;

f)    al comma 5 le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”.

29. All’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 3 le parole: “dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia” e le parole: “dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento regionale”;

b)   al comma 4 le parole: “regolamento provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento regionale”;

c)   al comma 5 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”;

d)   al comma 7 le parole: “dalla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”;

e)   al comma 8 bis le parole: “le Province dispongono” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale dispone”;

f)    al comma 10 le parole: “Le Province sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale è tenuta”.

30. L’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

31. Nelle more dell’entrata in vigore della Carta ittica regionale e del regolamento regionale per la pesca, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificati dalla presente legge, restano in vigore le Carte ittiche provinciali e i regolamenti provinciali per la pesca, questi ultimi anche ai fini di cui agli articoli 12, 13, 14 e 33 della medesima legge regionale.

32. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, rimangono in vigore le disposizioni regolamentari previgenti.

 

Art. 2
Proroga della durata delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1.   Le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2020, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.

2.   Nel periodo di proroga restano in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione.

 

CAPO II
Disposizioni in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio

Art. 3
Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   L’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
Funzioni della Regione.

1. La Regione del Veneto, nell’ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. La Regione si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; può altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.”.


2.   All’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria”;

b)   la lettera b) del comma 1 è abrogata;

c)   la lettera d) del comma l è così sostituita:

“d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a livello nazionale o regionale, esistente nella Regione;”;

d)   alla lettera i) del comma 1 le parole: “del dipartimento regionale competente” sono sostituite dalle seguenti: “della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

e)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.”;

f)    il comma 4 è abrogato.

3.   All’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “dell’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISPRA”;

b)   al comma 3 le parole: “sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “sentito l’ISPRA”; le parole “dall’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ISPRA” e le parole: “Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

c)   il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, può con provvedimento motivato autorizzare l’attivazione di impianti di cattura, in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”;

d)   il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.”;

e)   al comma 7 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

f)    il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità determinate dalla stessa Struttura.”;

g)   al comma 10 le parole: “all’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “all’ISPRA”.

4.   L’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà.

1.   Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

a)   prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;

b)   liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;

c)   detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

d)   raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale.

2.   Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3.   La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi.

4.   Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero competente per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”.


5.   L’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogato.

6.   L’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Tassidermia ed imbalsamazione.

1.   La Giunta regionale disciplina l’attività di tassidermia ed imbalsamazione con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

2.   In caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento regionale di cui al comma 1, l’autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermia e imbalsamazione è sospesa da tre a sei mesi.

3.   Il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria revoca l’autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermia e imbalsamazione in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 157/1992.

4.   Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 “Disciplina dell’attività di tassidermia” come modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle province.”.


7.   All’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 4 le parole: “le Province sono delegate a rilasciare” sono sostituite dalle seguenti: “la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia”;

b)   il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.”;

c)   al comma 6 le parole: “alla Provincia di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

d)   alla lettera c) del comma 8 le parole: “dalla Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

8.   All’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “è delegata la Provincia stessa” sono sostituite dalle seguenti: “provvede la Giunta regionale”;

b)   al comma 2 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalla seguente: “regionale”;

c)   al comma 3 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

d)   il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per essere ammessi a sostenere l’esame, è necessario presentare domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall’unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l’idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni.”;

e)   al comma 5 le parole: “presso la Provincia nel cui territorio intendono praticare l’attività venatoria” sono soppresse.

9.   All’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “l’INFS e le Province,” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISPRA”;

b)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale può modificare, sulla base delle attività di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere dell’ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18.”;

c)   il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l’esercizio venatorio non è consentito. La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, integra il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell’annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l’impiego dei cani e l’esercizio della caccia sulla neve.”;

d)   al comma 5 le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale” e le parole: “79/409/CEE, attuano” sono sostituite dalle seguenti: “2009/147/CE, attua”.

10. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   le parole: “Le Province” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”;

b)   le parole: “di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9” sono sostituite con le parole: “di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8”;

c)   le parole: “su parere dell’INFS” sono sostituite dalle parole: “su parere dell’ISPRA”;

d)   le parole: “Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia” sono sostituite con le parole “Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza”;

e)   le parole: “Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Provincia“ sono sostituite con le parole: “Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale”;

f)    le parole: “all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa.” sono sostituite con le parole: “all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza”.

11. All’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale istituisce le zone di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell’articolo 8, destinate all’allenamento, all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.”.

b)   al comma 3 le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale” e le parole: “possono autorizzare” sono sostituite dalle seguenti: “può autorizzare”;

c)   al comma 4 le parole: “al comma 3 dell’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 3”;

d)   al comma 7 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della competente Azienda ULSS”.

12. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “alla Provincia di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale”.

13. All’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”;

b)   al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1)   le parole: “Le Province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale rilascia”;

2)   le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”;

3)   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l’appostamento;”;

c)   al comma 6 le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale” e la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;

d)   al comma 7 le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”;

e)   al comma 9 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

14. Al comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le province identificano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale individua” e le parole: “dalle province” sono soppresse.

15. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

16. All’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “Le Province sono delegate ad erogare” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale eroga”;

b)   al comma 2 le parole: “agli uffici provinciali delegati” sono sostituite dalle seguenti: “alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

c)   al comma 4 le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale” e le parole: “possono effettuare” sono sostituite dalle seguenti: “può effettuare”.

17. All’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).”;

b)   il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla liquidazione.”;

c)   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Per l’accertamento di danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS.”.

18. All’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale rilascia la concessione per l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, sentito l’ISPRA, secondo le procedure di cui all’Allegato B alla presente legge.”;

b)   al comma 4 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale”;

c)   al comma 7 le parole: “La Provincia è delegata a trasformare l’azienda” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale può autorizzare la trasformazione dell’azienda”.

19. All’articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale” e le parole: “l’INFS, è delegata a rilasciare” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISPRA, provvede a rilasciare”;

b)   al comma 3 le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”;

c)   al comma 5 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

20. All’articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale” e le parole: “l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISPRA”;

b)   al comma 4 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale” e le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”.

21. All’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente Azienda ULSS”;

b)   al comma 3 le parole: “La Provincia è delegata” sono sostituite dalle seguenti: “La competente Azienda ULSS provvede”;

c)   il comma 6 è abrogato.

22. All’articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.”;

b)   al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1)   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;”;

2)   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.”;

c)   la lettera c) è abrogata.

23. All’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1)   alla lettera a) la parola: “INFS” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”;

2)   alla lettera b) la parola: “alla Provincia” è sostituita dalla seguente: “al Centro regionale di cui all’articolo 5”;

b)   al comma 2 le parole: “Le Province sono delegate a sospendere” sono sostituite dalle seguenti: “La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende”;

c)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.”.

24. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno predispone e trasmette i rapporti sull’attività di vigilanza di cui all’articolo 33 della legge n. 157/1992.”.

25. L’articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogato.

26. Al punto 4 dell’Allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “al Presidente della Provincia” sono sostituite dalle parole: “al responsabile della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

27. All’Allegato B della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al punto 1 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla Giunta regionale”;

b)   al punto 6 le parole: “la Provincia può prelevare” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale può autorizzare al prelievo”;

c)   al punto 9 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”.

28. Al punto 1 dell’Allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   alla lettera a) le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

b)   alla lettera b) le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

c)   alla lettera d) le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

 

Art. 4
Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “dall’Amministrazione provinciale territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

2.   Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “dalla Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

3.   Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

4.   Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “dall’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

5.   L’articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 8
Vigilanza e applicazione delle sanzioni.

1.   L’attività di controllo e di vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

2.   Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni per violazioni accertate nel proprio territorio previste dalla presente legge, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.


6.   L’articolo 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è abrogato.

 

Art. 5
Modifiche della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.

1.   Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:

“2. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei falconieri, suddiviso in sezioni, in cui sono iscritti i falconieri residenti nella Regione.”.

2.   All’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;

b)   al comma 3 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

3.   L’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
Vigilanza e applicazione delle sanzioni.

1.   L’attività di controllo e di vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

2.   Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni per violazioni accertate nel proprio territorio previste dalla presente legge, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.

 

Art. 6
Modifiche della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus)”.

1.   All’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni e compiti della Regione e dei comuni”;

b)   al comma 2 le parole: “Le Province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attuano” sono sostituite dalle seguenti: “La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attua”;

c)   al comma 3 le parole: “Le Province e la Città metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizza”.

2.   Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 le parole: “Città metropolitana, province,” sono soppresse.

3.   Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   le parole: “Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizza”;

b)   alla lettera a) le parole: “provinciale e” sono soppresse;

c)   la lettera g) è abrogata.

4.   All’articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati” sono sostituite dalle seguenti: “La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria effettua annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul territorio, raccoglie ed elabora i dati”;

b)   al comma 2 le parole: “Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano” sono sostituite dalle seguenti: “La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, cura”;

c)   il comma 3 è abrogato.

 

CAPO III
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative

Art. 7
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.

1.   Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: “, salvo il disposto del comma successivo,” sono soppresse.

2.   Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 è abrogato.

3.   Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

 

CAPO IV
Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca

Art. 8
Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno.

1.   Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, la Provincia di Belluno partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale, inclusi gli indici di densità venatoria, mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale, che saranno recepite nei pertinenti atti regionali.

2.   Spettano inoltre alla Provincia di Belluno, per il territorio di riferimento, in luogo della Giunta regionale, le funzioni relative:

a)   alla gestione dell’attività faunistico venatoria;

b)   all’individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;

c)   alla determinazione della densità venatoria dei singoli Comprensori alpini, entro i limiti previsti dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;

d)   alla pubblicazione e divulgazione del calendario venatorio regionale e alla sua integrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;

e)   all’emanazione, per il territorio di riferimento, di disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale;

f)    al controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993. n. 50 , secondo le direttive della Giunta regionale.

3.   La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.

4.   L’esame integrativo per l’abilitazione all’esercizio venatorio nella Zona Alpi nella Provincia di Belluno, di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è svolto presso la sede provinciale, da apposita Commissione di esame.

5.   La Giunta regionale esercita i poteri di verifica e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni conferite alla Provincia di Belluno e di verifica sulla congruità delle disposizioni emanate dalla Provincia di Belluno con gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali il Presidente della Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentito il Consiglio per le autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni conferite con la presente legge.

 

Art. 9
Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno.

1.   In materia di pesca nelle acque interne la Provincia di Belluno, fermo restando quanto previsto dalla presente legge, partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale, che saranno recepite nei pertinenti atti regionali.

2.   Spettano inoltre alla Provincia di Belluno, per il territorio di riferimento, in luogo della Giunta regionale, le funzioni relative:

a)   alla gestione dell’attività di pesca dilettantistico sportiva;

b)   all’emanazione, per il territorio di riferimento, di disposizioni integrative ed attuative del regolamento regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel rispetto degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale;

c)   alla gestione delle concessioni di pesca sportiva dei bacini di pesca ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

d)   alla gestione degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”.

3.   La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.

4.   La Giunta regionale esercita i poteri di verifica e di controllo in ordine all’esercizio delle funzioni conferite alla Provincia di Belluno e di verifica sulla congruità delle disposizioni emanate dalla Provincia di Belluno con gli indirizzi emanati dalla Giunta regionale. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali il Presidente della Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentito il Consiglio per le autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni conferite con la presente legge.

 

CAPO V
Conferimento di funzioni alle province ed alla Città metropolitana di Venezia in materia faunistico-venatoria

Art. 10
Funzioni in materia faunistico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1.   Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 della presente legge, la Giunta regionale individua le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria conferibili alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, su loro richiesta, a seguito di valutazione dei risultati di efficacia, efficienza e adeguatezza nonché di semplificazione amministrativa delle funzioni, effettuata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e della organicità di gestione e della conformità alla pianificazione e programmazione regionale.

2.   La Giunta regionale, tenuto conto delle richieste formulate dalle province e della Città metropolitana di Venezia per acquisire le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria individuate ai sensi del comma 1, e sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali, adotta uno o più disegni di legge per il conferimento al soggetto richiedente di dette funzioni, individuando le risorse strumentali e il personale necessario per l’esercizio delle stesse.

3.   L’esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 2 è soggetto a monitoraggio da parte della Giunta regionale, d’intesa con il soggetto richiedente, finalizzato a valutarne l’adeguatezza, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nonché la semplificazione amministrativa. Sulla base delle risultanze del monitoraggio, la Giunta regionale adotta le eventuali conseguenti iniziative di riordino.

 

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 11
Disposizioni transitorie.

1.   Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell’adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia.

2.   La Giunta regionale, con il provvedimento o i provvedimenti di cui al comma 1, determina la data certa, anche differenziata per materia, successiva di almeno trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca.

3.   Dalla data indicata nel provvedimento o nei provvedimenti di cui al comma 2 sono abrogati, rispettivamente, l’articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e l’articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

4.   L’articolo 7 “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10”, l’articolo 8 “Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno” e l’articolo 9 “Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno” della presente legge, entrano in vigore con riferimento alla specifica materia, dalla data di cessazione dell’esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia determinata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

 

Art. 12
Disposizioni finanziarie.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2.   Le entrate derivanti dall’applicazione della presente legge sono introitate al titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” e al Titolo III “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.

____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 agosto 2018

Luca Zaia


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INDICE

CAPO I -   Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

Art. 1 -   Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 2 - Proroga della durata delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio

Art. 3 -   Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Art. 4 -   Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico”.

Art. 5 -   Modifiche della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.

Art. 6 -   Modifiche della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus)”.

CAPO III - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative

Art. 7 -   Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.

CAPO IV - Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca

Art. 8 - Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno.

Art. 9 - Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno.

CAPO V - Conferimento di funzioni alle province ed alla Città metropolitana di Venezia in materia faunistico-venatoria

Art. 10 - Funzioni in materia faunistico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Disposizioni transitorie.

Art. 12 - Disposizioni finanziarie.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_30_2018_375724.pdf

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