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Bur n. 16 del 16 febbraio 2018


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 16 febbraio 2018

Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e Oggetto.

1.   La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell’ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare:

a)   valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;

b)   incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;

c)   promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

2.   Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a)   istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;

b)   salvaguarda e valorizza le imprese di settore;

c)   incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile, mediante l’accesso ai contributi rispettivamente di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni e alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni;

d)   promuove la formazione professionale degli operatori del settore;

e)   incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;

f)    favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;

g)   promuove lo sviluppo dell’associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell’eccellenza artigiana;

h)   promuove l’acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

i)    favorisce la corretta informazione al consumatore;

l)    favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell’orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.

 

Art. 2
Definizioni.

1.   Ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 “Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”, come modificato dall’articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, si intende:

a)   per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b)   per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2.   Ai soli fini della presente legge, si intende:

a)   per piccolo birrificio agricolo: l’impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l’attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell’articolo 2135 del Codice Civile;

b)   per microbirrificio: l’attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di 10.000 ettolitri/anno;

c)   per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell’azienda e con l’osservanza delle norme igienico-sanitarie.

 

Art. 3
Disciplinare di produzione.

1.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni, definisce un disciplinare di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.

2.   La adesione da parte dei produttori di birra artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, costituisce condizione di priorità per l’accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

 

Art. 4
Fiera della birra artigianale.

1.   La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto “birra artigianale” anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione. Nel contesto della fiera annuale della birra artigianale è allestito un punto informativo sul “Bere responsabile” organizzato in collaborazione con l’ULSS territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall’alcolismo e sugli effetti negativi dell’alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

 

Art. 5
Qualificazione e formazione professionale degli operatori.

1.   La Giunta regionale promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, avvalendosi degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni.

 

Art. 6
Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale.

1.   Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a)   entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di iscrizione e di tenuta del registro di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni: birrificio artigianale; birrificio agricolo; microbirrifici;

b)   sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto;

c)   incentiva l’acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.

2.   La Giunta regionale definisce, in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

3.   Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riconosciute forme di priorità:

a)   alle attività ed ai soggetti come individuati ai sensi del comma 2 dell’articolo 2;

b)   alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari.

 

Art. 7
Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.

1.   La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell’orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

 

Art. 8
Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1.   Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Art. 9
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 250.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte:

a)   per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all’articolo 5, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, afferenti alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8;

b)   per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui all’articolo 6, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;

c)   per euro 100.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all’articolo 7, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

2.   Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità e Oggetto.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Disciplinare di produzione.

Art. 4 - Fiera della birra artigianale.

Art. 5 - Qualificazione e formazione professionale degli operatori.

Art. 6 - Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale.

Art. 7 - Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.

Art. 8 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

Art. 9 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_7_2018_363923.pdf

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