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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 16 del 16 febbraio 2018


LEGGE REGIONALE  n. 5 del 09 febbraio 2018

Istituzione del nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza.

 

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione.

1.    È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Barbarano Mossano” mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano.

2.    La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Barbarano Vicentino.

3.    Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

 

Art. 2
Risultati della consultazione.

1.    Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

 

Comune di
Barbarano Vicentino

Comune di
Mossano

Totale

Elettori aventi diritto al voto

n.   3588

n. 1515

n. 5103

Votanti

n.   1357

n.   763

n. 2120

Voti validamente espressi

n.   1355

n.   755

n. 2110

Voti favorevoli

n.   1285

n.   594

n. 1879

Voti contrari

n.       70

n.   161

n.   231

 

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.

1.    I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Barbarano Mossano” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziari
a.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

__________________


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 febbraio 2018

Luca Zaia


__________________


INDICE

 

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_5_2018_363854.pdf

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