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Bur n. 118 del 07 dicembre 2017


LEGGE REGIONALE  n. 40 del 06 dicembre 2017

Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017"


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità 2017”.

1.         Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a)    agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
b)    agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.”.

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1.         All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2017

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_40_2017_358551.pdf

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