Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 4, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 3 ottobre 2017
Luca Zaia
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INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza
(seguono allegati)
DATI_INFORMATIVI_Legge_32_2017_354441.pdf