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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 4, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 3 ottobre 2017
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza
(seguono allegati)
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