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Bur n. 127 del 30 dicembre 2016


LEGGE REGIONALE  n. 31 del 30 dicembre 2016

Legge di stabilità regionale 2017.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1.   La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, e in conformità alle disposizioni di cui al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2.   Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

3.   Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

 

Art. 2
Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1.   Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore annualità.

2.   Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2017 sono compensate con pari importo iscritto alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 3
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 2016

Luca Zaia


 

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INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa

Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica

Art. 3 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_31_2016_337060.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_31_2016_337060.pdf

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