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Bur n. 120 del 13 dicembre 2016


LEGGE REGIONALE  n. 28 del 13 dicembre 2016

Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

 

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Minoranza Nazionale.

1.    Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 “Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.”.

2.    Nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali, fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.

3.    Il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, riconosciute ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”.

 

Art. 2
Ambito di applicazione.

1.    La presente legge si attua a tutti gli ambiti previsti dalla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”.

2.    La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della Convenzione di cui al comma 1 senza oneri a carico della Regione.

 

Art. 3
Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.

1.    Al fine di garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, viene incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee l’Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale.

2.    La Giunta regionale provvede al monitoraggio delle attività svolte dal soggetto di cui al comma 1.

 

Art. 4
Finanziamento.

1.    Le spese relative all’attuazione della presente legge nel territorio regionale sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla anche in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 dalla “Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale” ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.” eventualmente con perequazione dell’amministrazione centrale.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 dicembre 2016

Per il Presidente - Il Vicepresidente Gianluca Forcolin


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INDICE

 

Art. 1 - Minoranza Nazionale
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Esercizio dei diritti di minoranza nazionale
Art. 4 - Finanziamento
Art. 5 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_28_2016_335157.pdf

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