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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 dopo le parole “con il compito di contribuire” sono inserite le parole “, con espressione di parere,”.
2. All’articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto:
“3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 dicembre 2016
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria
(seguono allegati)
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