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Bur n. 118 del 09 dicembre 2016


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 06 dicembre 2016

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

 

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.

1.    All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 dopo le parole “con il compito di contribuire” sono inserite le parole “, con espressione di parere,”.

2.    All’articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto:

“3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.”.

 

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

______________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2016

Luca Zaia


______________

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_26_2016_334653.pdf

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