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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”.
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, dopo le parole “n. 302” sono eliminate le seguenti parole: “, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, è inserito il seguente:
“2 bis. Sono altresì riconosciute le sezioni regionali del Veneto delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.”.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 dicembre 2016
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”
(seguono allegati)
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