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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 2 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. All’Allegato 1, di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 3 della presente legge. 2. All’Allegato 2, di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 4 della presente legge.
Art. 3 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Allegato 11, di cui alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018” è sostituito dall’Allegato 5 della presente legge. 2. All’Allegato 17, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 6 della presente legge.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 novembre 2016
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Stato di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2016 Art. 3 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 Art. 4 - Dichiarazione di urgenza
(seguono allegati)
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