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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e successive modificazioni e norma transitoria”.
1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA”, sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con il metodo Perfetti.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 maggio 2016
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e successive modificazioni e norma transitoria”
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria
(seguono allegati)
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