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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
1. Al comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 le parole “non oltre il 31 dicembre 2015” sono sostituite con le parole “non oltre il 29 febbraio 2016”.
Art. 2 Norma finanziaria
1. Agli oneri correnti derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio pluriennale 2015-2017; contestualmente la dotazione dell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” (cap. 50264) è aumentata di euro 50.000,00 nell’esercizio 2016.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 dicembre 2015
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 Art. 2 - Norma finanziaria Art. 3 - Entrata in vigore
(seguono allegati)
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