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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e successive modificazioni
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 agosto 2015
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”
(seguono allegati)
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