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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 48 del 15 maggio 2015


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 11 maggio 2015

Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Finalità ed oggetto

1.   La Regione del Veneto, in conformità ai propri principi statutari, riconoscendo il sistema integrato della informazione e comunicazione quale condizione preliminare per la attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico, interviene con la presente legge a promuovere il diritto al pluralismo della informazione e comunicazione come bisogno individuale e valore collettivo.

2.   Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto:

a)   sostiene le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore della informazione e comunicazione, al fine di promuovere la presenza di una molteplicità di operatori;

b)   incentiva la occupazione nelle imprese della informazione e comunicazione, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;

c)   promuove lo sviluppo locale della società della informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale in ambito locale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali, anche favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento;

d)   riconosce la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’azione della pubblica amministrazione ed opera per promuovere a livello regionale e di enti locali una informazione trasparente ed esauriente sull’operato della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni.

 

Art. 2
Ambito di applicazione e esclusioni

1.   Il sistema integrato della informazione e comunicazione è costituito, ai fini di cui alla presente legge:

a)   dalla emittenza radiofonica e televisiva, via etere e digitale terrestre e via web;

b)   dalle imprese di editoria locale di quotidiani o periodici, anche on line;

c)   dalle agenzie di stampa quotidiana via web;

d)   dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla regione e dagli enti locali del Veneto.

2.   Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diversa forma giuridica ed iscritti nel Registro degli operatori della comunicazione, operanti sul territorio regionale e che:

a)   si avvalgono, per la attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 recante l’ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 “Equo compenso nel settore giornalistico” ed in regime di correntezza retributiva e contributiva;

b)   dispongono di una redazione giornalistica che si avvale di figure di giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno;

c)   destinano alla informazione locale autoprodotta una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30) o una foliazione o percentuale degli articoli pubblicati, nella misura definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;

d)   relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), offrono una area di copertura geografica ed una percentuale di popolazione servita, definita dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in termini percentuali rispettivamente del territorio regionale e della popolazione residente come da dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;

e)   relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), diffondono a pagamento i propri prodotti in una area del territorio regionale in cui risiede una percentuale, come definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, della popolazione residente, sulla base dei dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;

f)    relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), dispongono di una redazione giornalistica con almeno due giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del settore giornalistico.

3.   Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali di cui alla lettera d) del comma 1, per l’esercizio in forma associata delle funzioni di ufficio stampa.

4.   Non sono destinatarie degli interventi di cui alla presente legge:

a)   le emittenti televisive che svolgono attività con carattere prevalente di televendita; ai fini di cui alla presente legge si intende prevalente la attività di televendita ove effettuata in misura superiore all’80 per cento della propria programmazione;

b)   le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni del capo secondo del titolo quarto del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente alla entrata in vigore della presente legge ed a valere per il primo programma annuale degli interventi finanziato.

 

Art. 3
Tipologie e programmazione degli interventi

1.   La Regione del Veneto persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere:

a)   la innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e diffusione radio-televisiva, ivi compresi i costi per la progettazione e realizzazione del sito web e per la gestione ed alimentazione delle pagine, nonché gli interventi afferenti locali da adibire o adibiti a studi radiofonici e televisivi e per le attività di autoproduzione, privilegiando iniziative in regime di collaborazione fra diverse testate giornalistiche radiotelevisive finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici;

b)   le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e veneta, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine italiana e veneta;

c)   la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché la produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e al pubblico giovanile, ivi compresi i prodotti di informazione locale;

d)   gli abbonamenti alle agenzie di stampa per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;

e)   la produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, al fine di modernizzare il sistema di produzione, distribuzione e vendita, privilegiando iniziative volte ad assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità;

f)    gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile;

g)   le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali come rilevate anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, attuate nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”.

2.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisito il parere del CORECOM e sentita la competente commissione consiliare, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi di cui al comma 1.

 

Art. 4
Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso

1.   I benefici previsti dalla presente legge sono costituiti:

a)   da concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie per l’accesso al credito, ivi compresi gli incentivi per la occupazione nel settore;

b)   da incentivi all’esercizio associato da parte degli enti locali della regione delle funzioni di ufficio stampa di cui all’articolo 6.

2.   La Giunta regionale provvede a:

a)   definire, sentita la competente commissione consiliare ed in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per gli interventi di cui alla presente legge;

b)   definire, per ogni categoria di interventi, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;

c)   definire, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

3.   Sono condizioni per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) per accedere ai benefici previsti dal presente articolo:

a)   la applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 e la applicazione dei codici deontologici della informazione come individuati, anche su proposta del CORECOM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

b)   non essere incorsi nella misura di cui all’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione e durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” avente ad oggetto la immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge medesima;

c)   la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233.

4.   Sono riconosciute forme di priorità alle emittenti televisive che stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e la assistenza dei sordi, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione televisiva locale accessibile anche alle persone non udenti.

5.   I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

 

Art. 5
Incentivi per l’ occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria

1.   I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale, possono concorrere per beneficiare della concessione di contributi regionali, secondo le seguenti condizioni e modalità:

a)   nella misura massima del 70 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni stabilizzazione o reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

b)   nella misura massima del 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c)   nella misura massima del 30 per cento per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

2.   Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 concludono i contratti di lavoro entro l’anno 2015.

3.   I contributi di cui al presente articolo spettano dall’anno di conclusione del contratto di lavoro e fino al secondo anno compiuto.

4.   Il valore del contributo non può comunque superare l’importo massimo di euro 40.000,00 per ogni contratto di lavoro concluso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

5.   La misura dei contributi di cui al presente articolo è aumentata di 30 punti percentuali, ove le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, rientrante in una delle seguenti categorie: giovani, svantaggiati o disabili, quali definiti dalla vigente normativa comunitaria o statale.

6.   I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, previsti dall’ordinamento statale o da quello regionale.

 

Art. 6
Esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa

1.   La Regione promuove e sostiene l’esercizio in forma associata delle funzioni di ufficio stampa da parte degli enti locali, in una delle forme previste dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

2.   La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri di accesso agli incentivi costituiti da contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio, tenendo conto della dimensione associativa attuata per l’esercizio delle funzioni di ufficio stampa con riferimento ai livelli demografici, al numero di comuni associati, alla durata del rapporto associativo per le convenzioni e al numero di funzioni già gestite in uno dei regimi di esercizio associato.

 

Art. 7
Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale

1.   Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione e nei limiti delle rispettive attribuzioni istituzionali ed al fine di concorrere a garantire effettività al diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni, possono richiedere alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alle emittenti radiofoniche e televisive della regione, la trasmissione a titolo gratuito di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale.

 

Art. 8
Relazione sullo stato di attuazione della legge

1.   La Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni biennio, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

Art. 9
Norma transitoria

1.   Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, ogni riferimento al Consiglio per le autonomie locali deve intendersi operato alla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”.

 

Art. 10
 Norma di abrogazione

1.   É abrogata la legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 “Interventi regionali ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”.

 

Art. 11
 Norma finanziaria

l.    Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell’upb U0167 “Iniziative per attività editoriali”; contestualmente la dotazione dell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo 07010) e la dotazione dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” (capitolo 3002) vengono rispettivamente ridotte ciascuna di euro 150.000,00 per l’esercizio 2015; inoltre la dotazione dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, viene ridotta di euro 300.000,00 per l’esercizio 2016.

2.   Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2016, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell’upb di nuova istituzione “Iniziative strutturali per attività editoriali” (funzione obiettivo F0021 “Cultura”; area omogenea A0049 “Cultura”); contestualmente la dotazione dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, viene ridotta di euro 200.000,00 per l’esercizio 2016.

3.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2015 ed in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell’upb U0167 “Iniziative per attività editoriali”; contestualmente la dotazione dell’upb U0244 “Politiche del lavoro” viene ridotta di euro 300.000,00 nell’esercizio 2015 e di euro 500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, utilizzando a tal fine le linee di spesa alimentate con risorse regionali autonome, in proporzione al loro rispettivo peso percentuale (capitolo U/23000 e capitolo U/101313).

_________________________
 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia


_________________________
 

INDICE

 

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione e esclusioni

Art. 3 - Tipologie e programmazione degli interventi

Art. 4 - Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso

Art. 5 - Incentivi per l’ occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria

Art. 6 - Esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa

Art. 7 - Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale

Art. 8 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

Art. 9 - Norma transitoria

Art. 10 - Norma di abrogazione

Art. 11 - Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_12_2015_298281.pdf

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