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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 41 del 27 aprile 2015


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 27 aprile 2015

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Articolo 1

1.   Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015, di cui alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 17.415.432.867,82 in termini di competenza e in euro 19.501.358.144,06 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

2.   Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2015.

3.   È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2015, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

4.   È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2015, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

 

Articolo 2

1.   A norma dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2015-2017, nel testo allegato alla presente legge.

2.   Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” il bilancio pluriennale 2015-2017 di cui al comma 1 svolge funzione autorizzatoria.

 

Articolo 3

1.   È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2015, e in termini di sola competenza per gli esercizi 2016 e 2017.

 

Articolo 4

1.   È approvato l’elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2015 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” come modificato dalla deliberazione legislativa 9 e 10 aprile 2015, n. 6 recante “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, di cui all’allegato “Spese autorizzate con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 118/2011”.

 

Articolo 5

1.   Ai sensi degli articoli 11, 14, comma 3 bis e 39, comma 11, del decreto legislativo 118/2011 è approvato l’allegato “Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 - prospetto a fini conoscitivi” redatto secondo gli schemi di cui all’allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1, del medesimo decreto legislativo.


Articolo 6

1.   Sono inoltre approvati i seguenti allegati al bilancio:

a)   Elenco delle spese obbligatorie e d’ordine;

b)   Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;

c)   Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento;

d)   Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati;

e)   Elenco garanzie prestate dalla Regione;

f)    Prospetto sintetico del piano finanziario degli interventi dell’Unione Europea;

g)   Spese relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali;

h)   Quadro dimostrativo delle assegnazioni vincolate statali e comunitarie;

i)    Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione;

l)    Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.

 

Articolo 7

1.   Ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario positivo presunto risultante dalla gestione dell’esercizio 2014 ammonta a euro 1.490.309.081,53.

 

Articolo 8

1.   Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2015 ammonta a euro 136.439.405,00.

 

Articolo 9

1.   Per far fronte al saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2015, così come determinato all’articolo 8, è autorizzata per l’anno 2015 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 136.439.405,00 (upb E0137). Di detto ammontare è dato riscontro nell’allegato “Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39”;

2.   Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo di euro 252.500.000,00 (upb E0174) già autorizzati dall’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016” a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2014.

3.   Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo di euro 1.992.440.160,77 (upb E0174) già autorizzati dalla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2014.

4.   Dell’importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 2 e 3, pari ad euro 2.244.940.160,77 (upb E0174) è dato riscontro nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

5.   La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 6 per cento.

6.   Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

7.   In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 6 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

8.   L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 116.368.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199).

 

Articolo 10

1.   Con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

 

Articolo 11

1.   La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, relative alle istanze ricevute nell’anno 2014, viene assicurata con le risorse previste nell’upb U0189 “Fondo di riserva di cassa” del bilancio di previsione 2015. Tale disponibilità deve essere almeno pari all’ammontare dei crediti certificati.

 

Articolo 12

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni di liquidità per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).

 

Articolo 13

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________
 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 aprile 2015

Luca Zaia


_____________________
 

INDICE

 

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_7_2015_297055.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_7_2015_297055.pdf

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