Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 28 del 24 marzo 2015


LEGGE REGIONALE  n. 5 del 18 marzo 2015

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

 

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Principi generali

1.   La Regione del Veneto con la presente legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” perseguendo le medesime finalità, quali:

a)   la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;

b)   la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:

1)   la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007” e dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2)   la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3)   la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4)   la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5)   la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

2.   Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti delle Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.

 

Art. 2
Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

1.   L’organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito denominato Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) delle legge 23 ottobre 1992, n. 421”, degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012, secondo le norme dell’Accordo, allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

2.   L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3.   Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.

 

Art. 3
Finanziamento

1.   Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993 il finanziamento dell’Istituto è assicurato:

a)   dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;

b)   dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;

c)   dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d)   dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2.   Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:

a)   da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;

b)   da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

c)   dai redditi del proprio patrimonio;

d)   dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;

e)   dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.

3.   Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:

a)   50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;

b)   20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;

c)   15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;

d)   15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.

 

Art. 4
Decorrenza dell’Accordo

1.   Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.

 

Art. 5
Abrogazioni

1.   Dalla data di efficacia dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, è abrogata la legge regionale 29 novembre 2001, n. 34 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)” e si applicano, comunque, i principi del decreto legislativo n. 106 del 2012 e del decreto legislativo n. 270 del 1993 nelle parti con esso compatibili.

_______________________
 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 marzo 2015

Luca Zaia


_______________________
 

INDICE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Art. 3 - Finanziamento

Art. 4 - Decorrenza dell’Accordo

Art. 5 - Abrogazioni

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_5_2015_294571.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_5_2015__294571.pdf

Torna indietro