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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 121 del 22 dicembre 2014


LEGGE REGIONALE  n. 41 del 22 dicembre 2014

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga


la seguente legge regionale:
 

Articolo 1

1.    Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2014 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2013, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

 

Articolo 2

1.    Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2013 è determinato in euro 595.923.956,63. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2.    Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.107.127.193,96.

3.    I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

 

Articolo 3

1.    L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’allegata Tabella G, è definitivamente determinato in euro 1.396.516.204,14.

 

Articolo 4

1.    Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, è rideterminato in euro 2.244.940.160,77.

Di detto ammontare è dato riscontro:

a)    per euro 252.500.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

b)    per euro 1.992.440.160,77 nella Tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.

2.    Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2013, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2014 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 215.252.996,20 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12.

3.    L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 9.862.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2015 e 2016 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 (upb U0199).

4.    Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, è rideterminato in complessivi euro 2.244.940.160,77, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.


Articolo 5

1.    Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2014”:

 

 

Competenza

Cassa

Variazione netta:

229.482.996,20

811.374.088,91

 

Articolo 6

1.    Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2014”:

 

 

Competenza

Cassa

Variazione netta:

175.282.316,50

811.374.088,91

 

2.    Resta determinata in euro 54.200.679,70 l’eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell’entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell’iscrizione, avvenuta nel bilancio di previsione 2014 con atti amministrativi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n.39, dell’utilizzo del risultato di amministrazione vincolato determinato dall’accertamento delle entrate, nell’esercizio 2013, corrispondenti all’intero importo del finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché la premialità di cui all’art. 1 comma 234 della legge 147/2013, di cui non è stato possibile far luogo all’impegno nel relativo anno di riferimento.

3.    In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’Allegata tabella D “Variazione alla Tabella A della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa””.


Articolo 7

1.    Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

2.    Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, sono aggiunte le parole: “tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati.”.

3.    Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, i capitoli di spesa del bilancio regionale sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all’Allegato n. 6/1 del medesimo decreto legislativo.”.

4.    Dopo l’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, è inserito il seguente:


“Art. 15 bis
Gestione provvisoria.

 

1.    La gestione provvisoria del bilancio è attuata nel rispetto dei principi stabiliti al punto 8 dell’Allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

5.    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2015.

 

Articolo 8

1. Al fine dell’adeguamento della gestione dei residui passivi al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,  per l’esercizio 2014 non trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

 

Articolo 9

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

__________________

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 2014

Luca Zaia


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INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9

(seguono allegati)

ALLEGATO_ legge assestamento 41_2014_288781.pdf
DATI INFORMATIVI Legge 41_2014_288781.pdf

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