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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 122 del 23 dicembre 2014


LEGGE REGIONALE  n. 42 del 23 dicembre 2014

Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

 

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

CAPO I
Finalità e obiettivi

 

Art. 1
Finalità

1.    La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi delle istituzioni regionali, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive.

 

CAPO II
Sistema previdenziale di tipo contributivo

 

Art. 2
Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali

1.    A decorrere dalla decima legislatura regionale ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta una pensione, corrisposta in 12 mensilità, basata su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

2.    L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l’applicazione del sistema contributivo e per la determinazione della pensione, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 3
Sistema contributivo

1.    I consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio alla contribuzione previdenziale che si effettua mediante trattenute mensili sull’indennità di carica di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

2.    Per i contributi versati a decorrere dalla decima legislatura regionale non è ammissibile la restituzione.

3.    La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella A, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall’Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.

4.    Il trattamento previdenziale di cui all’articolo 2 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella B, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all’età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto a pensione. l coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B sono aggiornati dall’Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.

5.    Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.

6.    Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall’Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

7.    L’importo della pensione, determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali” e successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall’anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all’anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L’Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all’accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT relativo all’anno precedente.

 

Art. 4
Diritto alla pensione

1.    I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell’esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Veneto.

2.    Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l’età richiesta per il conseguimento del diritto a pensione è diminuita di un anno, con il limite all’età di 60 anni. Hanno diritto inoltre a conseguire la pensione i consiglieri che rientrano nelle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

3.    Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all’articolo 3, comma 1.

4.    Gli effetti economici della pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto.

5.    Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.

6.    Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono la pensione con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

 

Art. 5
Sistema pro rata

1.    Per i consiglieri eletti nelle legislature regionali precedenti alla decima e che siano successivamente rieletti, l’importo del trattamento previdenziale è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data della fine della nona legislatura regionale, secondo la normativa vigente, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato.

 

Art. 6
Reversibilità

1.    Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina della reversibilità stabilita per gli assegni vitalizi dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 7
Sospensione ed esclusione dell’erogazione del trattamento previdenziale

1.    Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina di esclusione di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e la disciplina di sospensione di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

 

Art. 8
Applicazione del trattamento previdenziale ai componenti della Giunta regionale

1.    Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

 

CAPO III
Disposizioni finali

 

Art. 9
Trasparenza

1.    I nominativi dei soggetti che percepiscono la pensione, l’assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

 

Art. 10
Norma finale

1.    L’accertamento e la certificazione dello stato di inabilità permanente ai fini di cui alla presente legge e della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni sono effettuati dalla azienda unità locale socio sanitaria territorialmente competente mediante i relativi organi medici.

 

Art. 11
Norma di abrogazione

1.    Sono o restano abrogati:

a)   l’articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;

b)   il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;

c)    il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;

2.    Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 il riferimento all’articolo 9 è soppresso.

 

Art. 12
Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

a)   a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 e relativamente alle previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 3, con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui all’allegato A), parte integrante della presente legge;

b)   con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari afferenti all’undicesima e successive legislature regionali.

 

Art. 13
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

_____________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2014

Luca Zaia


_____________________

INDICE

 

CAPO I - Finalità e obiettivi

Art. 1 – Finalità

CAPO II - Sistema previdenziale di tipo contributivo

Art. 2 - Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali

Art. 3 - Sistema contributivo

Art. 4 - Diritto alla pensione

Art. 5 - Sistema pro rata

Art. 6 - Reversibilità

Art. 7 - Sospensione ed esclusione dell’erogazione del trattamento previdenziale

Art. 8 - Applicazione del trattamento previdenziale ai componenti della Giunta regionale

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 9 - Trasparenza

Art. 10 - Norma finale

Art. 11 - Norma di abrogazione

Art. 12- Norma finanziaria

Art. 13 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

ALLEGATO Legge 42_2014_288658.pdf
DATI INFORMATIVI Legge 42_2014_288658.pdf

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