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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 116 del 05 dicembre 2014


LEGGE REGIONALE  n. 39 del 28 novembre 2014

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è inserito il seguente:

“1 bis. Se il procedimento di nomina del Presidente dell’Azienda non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell’incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale al fine di garantire la funzionalità dell’Azienda nomina un Commissario straordinario, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’assunzione di atti indifferibili ed urgenti, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni.”.

Art. 2
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni

1.    Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a)   il Presidente;

b)   due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;

c)    due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca.”.

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

______________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2014

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni

Art. 2 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI_Legge 39_2014_286880.pdf

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