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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 116 del 05 dicembre 2014


LEGGE REGIONALE  n. 37 del 28 novembre 2014

Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario

1.    È istituita l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge.

2.    L’Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto agricoltura” ” e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella presente legge.

3.    Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all’articolo 2, l’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 2.

Art. 2
Funzioni dell’Agenzia

1.    L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:

a)   ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca;

b)   diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

c)    salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

d)   raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori.

2.    La Giunta regionale può inoltre affidare all’Agenzia l’attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

3.    L’Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.

Art. 3
Partecipazioni

1.    L’Agenzia, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’articolo 2, comma 1 e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può partecipare ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro nonché costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 4
Competenze della Giunta regionale

1.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

a)   determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;

b)   determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell’Agenzia e ne approva la dotazione organica;

c)    impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;

d)   determina gli indirizzi a cui l’Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell’articolo 3.

Art. 5
Direttore

1.    Il direttore:

a)   è il rappresentante legale dell’Agenzia;

b)   approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;

c)    propone la dotazione organica e le sue eventuali variazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

d)   approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;

e)    approva il programma triennale e il piano annuale di attività;

f)    assume i provvedimenti dell’Agenzia e, previa autorizzazione della Giunta regionale, sottoscrive i contratti per l’acquisto e l’alienazione di beni immobili, per l’accensione di mutui e leasing immobiliari, per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l’accettazione di donazioni e legati disposti a favore dell’Agenzia;

g)    predispone la relazione sull’andamento della gestione dell’Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;

h)   adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell’Agenzia non riservato alle competenze dei dirigenti.

2.    Il direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private; per la nomina si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

3.    Il rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente della Giunta regionale.

4.    Al direttore è attribuita un’indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all’articolo 15, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

5.    L’incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 6
Revisore dei conti

1.    Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.

2.    Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

3.    Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale
12 settembre 1997, n. 37.

4.    Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.

Art. 7
Avvalimento tecnico-consultivo

1.    Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, svolge funzioni consultive dell’Agenzia per le attività istituzionali di cui all’articolo 2, comma 1 ed esprime parere preventivo al programma triennale e al piano annuale di attività di cui all’articolo 10.

2.    Il comitato di cui al comma 1 è integrato per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge da un rappresentante delle organizzazioni professionali della pesca, uno del settore forestale e, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, da:

a)   un docente in materie scientifiche concernenti gli ambiti di operatività dell’Agenzia, individuato d’intesa fra gli atenei del Veneto;

b)   un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Art. 8
Organizzazione dell’Agenzia

1.    L’Agenzia è articolata in strutture organizzative equiparate alle sezioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

2.    Il numero delle sezioni, la loro articolazione e i compiti alle stesse attribuiti sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), che definisce anche le modalità per il funzionamento dell’Agenzia, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale.

3.    L’incarico di dirigente di sezione è conferito dal direttore secondo la vigente normativa per la nomina dei dirigenti regionali e comporta un rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 9
Attività di gestione

1.    Le gestioni finanziaria e di bilancio dell’Agenzia fanno riferimento alla normativa contabile regionale.

2.    L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

a)   contributo annuale della Regione del Veneto;

b)   contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;

c)    proventi da attività e servizi svolti ai sensi dell’articolo 2;

d)   eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati.

3.    L’Agenzia può, previa autorizzazione della Giunta regionale, accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento.

4.    L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 3, non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui al comma 2, lettera a).

5.    All’Agenzia si applica quanto previsto dall’articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, in materia di contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti della Regione Veneto.

Art. 10
Programmi di attività

1.    L’Agenzia svolge le proprie funzioni sulla base di un programma triennale che individua le attività da svolgere per ciascun anno di competenza, e sulla base di un piano annuale che individua le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l’attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

2.    Il programma triennale ed il piano annuale sono predisposti entro il 30 settembre dell’anno precedente al periodo a cui si riferiscono e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11
Controlli

1.    L’Agenzia è assoggettata ai controlli previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

2.    Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserita la seguente:

“l bis) l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.”.

Art. 12
Personale

1.    Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell’assetto strutturale e organizzativo dell’Agenzia.

2.    Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l’assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.

3.    Ai dirigenti e dipendenti dell’Agenzia si applicano i rispettivi contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali e relativi contratti decentrati regionali.

4.    Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

Art. 13
Norme transitorie

1.    Il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata.

2.    Il restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sino alla data di cessazione, mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento economico si avrà riguardo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.

Art. 14
Norme per la procedura di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura

1.    Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:

a)   i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;

b)   le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;

c)    il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;

d)   il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell’Agenzia.

2.    Gli organi dell’ente soppresso rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del commissario liquidatore.

3.    Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell’ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l’inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all’azienda soppressa.

4.    A conclusione dell’attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5.    La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l’inventario redatti dal commissario liquidatore e assegna all’Agenzia i beni necessari all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2.

6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono curate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7.    La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell’Agenzia.

8.    A decorrere dalla nomina del direttore, l’Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all’articolo 2.

9.    Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all’Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali.

Art. 15
Modifica di denominazione

1.    I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali all’Ente di sviluppo agricolo del Veneto, all’Azienda regionale per le foreste, all’Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, all’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare “Veneto Agricoltura”, si intendono riferiti, per effetto della presente legge, a quello dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.

Art. 16
Norma finanziaria

1.    Al contributo annuale di cui all’articolo 9, quantificato in euro 8.000.000,00 e 7.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.

2.    Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015.

3.    Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 9, quantificati in euro 3.500.000,00 e 3.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale” che viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.

4.    Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui all’articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi strutturali a favore dell’agricoltura (upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”).

5.    La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall’approvazione della presente legge, conseguenti alla soppressione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura e all’istituzione dell’Agenzia.

Art. 17
Abrogazioni

1.    Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)   legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” come novellata da:

1)   articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998”;

2)   articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”;

3)   articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;

4)   articolo 45, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”;

5)   legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 “Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura” ” ”;

6)   articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.

Art. 18
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

______________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2014

Luca Zaia


______________________

INDICE

Art.  1 - Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario

Art.  2 - Funzioni dell’Agenzia

Art.  3 - Partecipazioni

Art.  4 - Competenze della Giunta regionale

Art.  5 - Direttore

Art.  6 - Revisore dei conti

Art.  7 - Avvalimento tecnico-consultivo

Art.  8 - Organizzazione dell’Agenzia

Art.  9 - Attività di gestione

Art. 10 - Programmi di attività

Art. 11 - Controlli

Art. 12 - Personale

Art. 13 - Norme transitorie

Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura

Art. 15 - Modifica di denominazione

Art. 16 - Norma finanziaria

Art. 17 - Abrogazioni

Art. 18 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI_Legge 37_2014_286878.pdf

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