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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Oggetto
1. Questa legge ratifica ai sensi dell’articolo 117, comma ottavo della Costituzione l’intesa stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto (di seguito denominata “Intesa”) e sottoscritta in data 11 ottobre 2013, a Trento, dal Vicepresidente f.f. della Provincia autonoma di Trento e in data 15 ottobre 2013, a Venezia, dall’Assessore delegato dal Presidente della Regione Veneto, nel testo allegato e parte integrante di questa legge.
2. L’Intesa disciplina, anche in deroga alle vigenti norme regionali, l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d’acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto, non disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 2006, n. 26 “Ratifica dell’accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori”.
Art. 2 Efficacia dell’intesa
1. L’efficacia dell’Intesa è disciplinata dall’articolo 12 della medesima.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 ottobre 2014
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Efficacia dell’intesa
Art. 3 - Entrata in vigore
(seguono allegati)
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