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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2014


LEGGE REGIONALE  n. 33 del 22 ottobre 2014

Disposizioni in ordine alle sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all'Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Motta di Livenza

1.    Al fine di assicurare lo sviluppo della struttura di eccellenza dell’Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza, settore di rilevante interesse sanitario, l’Azienda ULSS n. 9 è autorizzata al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel campo della riabilitazione e alla contestuale liquidazione dell’attuale socio privato in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; alla società possono partecipare le aziende del servizio sanitario, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici regionali e statali.

Art. 2
Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere

1.    La sperimentazione gestionale di Cavarzere, attiva presso l’Azienda ULSS n. 14, viene prorogata per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Disposizioni in ordine alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali

1.    La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui agli articoli 1 e 2 è di competenza della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”, mentre la nomina del collegio sindacale spetta al Consiglio regionale.


Art. 4
Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2013” e disposizioni transitorie relative all’Ospedale specialistico
interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo

1.    L’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è abrogato.

2.    Al fine di garantire la qualità del servizio sanitario sia per i residenti sia per i turisti relativamente al primo e pronto intervento nonché alla diagnostica di base e alla specialistica ambulatoriale e di ripristinare la valorizzazione di un servizio sanitario specialistico di eccellenza nel campo della traumatologia da sport e votato alla cura delle infezioni ossee articolari quali le osteomieliti e TBC osteoarticolare, l’Azienda ULSS n. 1 è autorizzata a mantenere la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata ”Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.” per la gestione dell’ Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo, sino alla individuazione di nuove forme di gestione e, comunque, non oltre trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3.    La Giunta regionale è autorizzata a verificare le possibilità di gestione pubblico-privata  con maggioranza pubblica  di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca specializzati nel settore delle infezioni ossee e della traumatologia sportiva.

4.    In deroga alla procedura prevista dall’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, la scheda ospedaliera relativa all’Ospedale di Cortina d’Ampezzo dell’Azienda ULSS n. 1, prevista nell’allegato C della deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2122 “Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla legge regionale 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Delibera n. 68/CR del 18 giugno 2013.”, è modificata di diritto per l’adeguamento a quanto previsto dal presente articolo.


Art. 5
Modalità di attuazione

1.    La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti conseguenti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

2.    Sullo Statuto e sul Piano di sviluppo della società di cui all’articolo 1 è acquisito il parere della commissione consiliare regionale competente in materia sanitaria.


Art. 6
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 ottobre 2014

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Motta di Livenza

Art. 2 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere

Art. 3 - Disposizioni in ordine alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali

Art. 4 - Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” e disposizioni transitorie relative all’ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo

Art. 5 - Modalità di attuazione

Art. 6 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI Legge 33_2014_284304.pdf

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