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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Motta di Livenza
1. Al fine di assicurare lo sviluppo della struttura di eccellenza dell’Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza, settore di rilevante interesse sanitario, l’Azienda ULSS n. 9 è autorizzata al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel campo della riabilitazione e alla contestuale liquidazione dell’attuale socio privato in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; alla società possono partecipare le aziende del servizio sanitario, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici regionali e statali.
Art. 2 Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere
1. La sperimentazione gestionale di Cavarzere, attiva presso l’Azienda ULSS n. 14, viene prorogata per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 Disposizioni in ordine alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali
1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui agli articoli 1 e 2 è di competenza della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”, mentre la nomina del collegio sindacale spetta al Consiglio regionale.
Art. 4 Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” e disposizioni transitorie relative all’Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo
1. L’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è abrogato.
2. Al fine di garantire la qualità del servizio sanitario sia per i residenti sia per i turisti relativamente al primo e pronto intervento nonché alla diagnostica di base e alla specialistica ambulatoriale e di ripristinare la valorizzazione di un servizio sanitario specialistico di eccellenza nel campo della traumatologia da sport e votato alla cura delle infezioni ossee articolari quali le osteomieliti e TBC osteoarticolare, l’Azienda ULSS n. 1 è autorizzata a mantenere la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata ”Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.” per la gestione dell’ Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo, sino alla individuazione di nuove forme di gestione e, comunque, non oltre trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale è autorizzata a verificare le possibilità di gestione pubblico-privata con maggioranza pubblica di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca specializzati nel settore delle infezioni ossee e della traumatologia sportiva.
4. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, la scheda ospedaliera relativa all’Ospedale di Cortina d’Ampezzo dell’Azienda ULSS n. 1, prevista nell’allegato C della deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2122 “Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla legge regionale 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Delibera n. 68/CR del 18 giugno 2013.”, è modificata di diritto per l’adeguamento a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5 Modalità di attuazione
1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti conseguenti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3.
2. Sullo Statuto e sul Piano di sviluppo della società di cui all’articolo 1 è acquisito il parere della commissione consiliare regionale competente in materia sanitaria.
Art. 6 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 ottobre 2014
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Motta di Livenza
Art. 2 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere
Art. 3 - Disposizioni in ordine alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali
Art. 4 - Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” e disposizioni transitorie relative all’ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo
Art. 5 - Modalità di attuazione
Art. 6 - Entrata in vigore
(seguono allegati)
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