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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 40 del 30 dicembre 2013

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell’articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2014 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l’anno 2014, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 25/DDL del 16 dicembre 2013 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", così come approvato dalla Giunta regionale.

2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" e U0186 "Fondo speciale per le spese d’investimento" del disegno di legge n. 25/DDL del 16 dicembre 2013 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", nonché delle spese di cui all’allegato "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione" al medesimo DDL.

3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa", allegata al disegno di legge n. 24/DDL del 16 dicembre 2013 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014", fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e quelle per il funzionamento dei seguenti Enti e Società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:

a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto Regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A.;
j) Veneto Acque S.p.A.;
k) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
l) Veneto Innovazione S.p.A.;
m) Rocca di Monselice S.r.l.;
n) Veneto Promozione S.c.p.A..

4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all’Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.

5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

 

Art. 2
Disposizioni sul Patto di stabilità interno

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal "Patto di stabilità interno" alla gestione della competenza eurocompatibile, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

 

Art. 3
Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 2013

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Esercizio provvisorio

Art. 2 - Disposizioni sul Patto di stabilità interno

Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI Legge 40_2013_264861.pdf

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