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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali"
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15, le parole "agli istituti scolastici", sono sostituite con le parole "agli istituti scolastici e alle associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti".
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 24 dicembre 2013
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali"
(seguono allegati)
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