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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Istituzione
1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo comune avrà sede in quella attuale di Quero.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine, privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 Risultati della consultazione
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
Comune di Quero
Comune di Vas
Totale
elettori aventi diritto al voto
n. 2.071
n. 732
n. 2.803
votanti
n. 844
n. 362
n. 1.206
voti validamente espressi
n. 831
n. 359
n. 1.190
voti favorevoli
n. 782
n. 277
n. 1.059
voti contrari
n. 49
n. 82
n. 131
Art. 3 Disposizioni finali e transitorie
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di Quero Vas sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 24 dicembre 2013
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Risultati della consultazione
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 4 - Entrata in vigore
(seguono allegati)
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