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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 114 del 24 dicembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 33 del 24 dicembre 2013

Disegno di legge relativo a "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013".

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga

la seguente legge regionale:

 

Articolo 1

 

1.  Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2013 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2012, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

 

Articolo 2

 

1.   Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2012 è determinato in euro 714.081.309,63. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2.  Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.173.512.530,31.

3.  I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.

 

Articolo 3

 

1.  L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’allegata Tabella G, è definitivamente determinato in euro 1.444.887.045,24.

 

Articolo 4

 

1.  Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 4, è rideterminato in euro 2.158.968.354,87. Di detto ammontare è dato riscontro nella Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.

2.  Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2013 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 624.064.002,68 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 4.

3.  L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 38.412.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2014 e 2015 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 (upb U0199).

4.  Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è rideterminato in complessivi euro 2.158.968.354,87, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.

 

Articolo 5

 

1.  Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2013":

 

Competenza

Cassa
 

Variazione netta:

569.616.002,68

846.741.098,98

 

 

 

Articolo 6

 

1.  Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2013":

 

Competenza
 

Cassa
 

Variazione netta:

569.616.002,68

846.741.098,98


2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’Allegata tabella D "Variazione alla Tabella A della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa" ".

 

Articolo 7

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia


_____________________________

INDICE

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

(seguono allegati)

Assestamento bilancio 2013_Allegato_264737.pdf
DATI INFORMATIVI_264737.pdf

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