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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 103 del 30 novembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 31 del 29 novembre 2013

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e successive modificazioni.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
"Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009" e successive modificazioni

1.    Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, dopo le parole: "35.000.000,00" sono aggiunte le parole: "; detto finanziamento può riguardare anche la realizzazione di opere viarie complementari di fascia A.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________________

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2013

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 -  Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009" e successive modificazioni

Art. 2 - Entrata in vigore

_____________________________

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2013, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento


1.     Procedimento di formazione

-    La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 settembre 2013, n. 21/ddl;
-   Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 settembre 2013, dove ha acquisito il n.  385 del registro dei progetti di legge;
-   Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
-   La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 ottobre 2013;
-   Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 novembre 2013, n. 31.


2.     Relazione al Consiglio regionale

-   Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il nuovo Passante autostradale di Mestre incide su una vasta area territoriale compresa fra le provincie di Venezia e Treviso; ciò ha comportato una serie di interventi complementari sulla rete ordinaria al fine di razionalizzare la viabilità delle aree interessate dall’attraversamento del Passante stesso.

Tali opere sono da classificarsi come nuove infrastrutture che mirano alla risoluzione di puntuali criticità viabilistiche ulteriormente accentuate dall’entrata in esercizio della nuova arteria autostradale.

Le suddette opere complementari si distinguono in due categorie: una prima categoria formata da opere inserite nell’ambito del piano finanziario direttamente a carico della infrastruttura autostradale e previste all’interno del contratto sottoscritto con il contraente generale e una seconda categoria composta da opere poste a carico di finanziamento pubblico e realizzate da Veneto Strade S.p.A..

Le opere appartenenti a quest’ultima categoria sono state individuate con apposito “Protocollo d’Intesa per le Opere Complementari al Passante di Mestre” sottoscritto il giorno 27 agosto 2004 tra la Regione Veneto, Commissario Governativo per le Opere Strategiche del Triveneto, la Provincia di Treviso, la Provincia di Venezia, il Comune di Casale sul Sile, il Comune di Marcon, il Comune di Martellago, il Comune di Mira, il Comune di Mirano, il Comune di Mogliano Veneto, il Comune di Pianiga, il Comune di Preganziol, il Comune di Quarto d’Altino, il Comune di Salzano, il Comune di Scorzè, il Comune di Spinea ed il Comune di Zero Branco, comuni tutti interessati dalla nuova infrastruttura stradale.

Il protocollo individua quali opere considerare come Opere Complementari al Passante di Mestre, ne indica l’ordine di priorità e ne elenca le opere suddividendole in due categorie:

-   Categoria di fascia A) relativa ad opere accettate, congrue e finanziate;
-   Categoria di fascia B) relativa ad opere accettate, congrue, da finanziarie e da definire progettualmente.

Con il suddetto Protocollo le parti hanno stabilito che per le opere prioritarie, previste in fascia A, Veneto Strade S.p.A. attivi subito la progettazione preliminare, mentre per le opere di fascia B hanno convenuto di attivare la ricerca sia delle soluzioni progettuali che dei tempi e modalità di finanziamento.

Orbene, nel corso dello sviluppo progettuale però, alcune opere di fascia B si sono rivelate di valenza tale da disporne un’anticipata realizzazione alla pari degli interventi di fascia A, stante l’urgenza di eliminare le criticità sovraesposte, prevedendone il finanziamento nell’ambito delle risorse dedicate alle opere complementari del passante.

Per tale motivo alcuni interventi, ancorché suscettibili ciascuno di specifico assetto progettuale, hanno attuazione con unitarietà procedimentale, indipendentemente dal fatto che siano inseriti in fascia A o in fascia B.

Visto quanto fin qui esposto e considerato che l’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 attualmente vigente prevede distinti e autonomi finanziamenti fra le opere di fascia A e B, si rende necessario un adattamento della normativa sulla base dell’evoluzione tecnico-progettuale posta in essere.

Ovviamente la norma non va ad incidere sugli stanziamenti a suo tempo previsti, ma ne consente solamente una gestione più coerente con quanto previsto nel citato protocollo.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso all’unanimità (presenti il presidente Bassi e i consiglieri Finco e Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i consiglieri Cortelazzo, Tesserin e Toniolo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà, il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro, i consiglieri Bottacin e Bozza del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente e il consigliere Pigozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto) parere favorevole con modifiche alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.


3.     Note agli articoli

 Nota all’articolo 1

-   Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 1/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

1.     Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 105.000.000,00.

2.     Per la realizzazione delle opere viarie complementari di fascia B al passante Dolo-Quarto d’Altino, si autorizza un finanziamento per nuovi interventi, da definirsi anche sulla base di accordi di programma con le province interessante, per complessivi euro 35.000.000,00; detto finanziamento può riguardare anche la realizzazione di opere viarie complementari di fascia A..

3.     I fondi di cui ai commi 1 e 2, assegnati alla società Veneto Strade SPA, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere viarie.

4.     Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2009, in euro 40.000.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 55.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

5.     Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2010, in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio pluriennale 2009-2011.”.


4.     Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture

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