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Bur n. 95 del 08 novembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 28 del 07 novembre 2013

Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari".

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale


promulga

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari"

 1. All’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla parola "cinquantacinque";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo.".

 

Art. 2
Modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto"

1. All’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica "Limite alle spese per il personale dei gruppi consiliari" è sostituita dalla seguente: "Spese dei gruppi consiliari";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica.

1 ter. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa." e dal DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.", l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 quater, definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi consiliari.

1 quater. Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute nell’esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:

a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;

b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;

c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;

d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;

e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell’attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione.

1 quinquies. Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse le seguenti spese:

a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on line;

b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;

c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del mezzo proprio ai sensi dell’articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.".".

 

Art. 3
Interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47

1. Il limite di spesa previsto dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, si interpreta nel senso che non sono computate in esso le spese per il personale effettuate con l’utilizzo degli avanzi finanziari degli esercizi precedenti l’esercizio 2013.

2. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari.

 

Art. 4
Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Ufficio di presidenza dispone l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare.

3. L’Ufficio di presidenza dispone, per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari, la decadenza dal diritto all’erogazione per l’anno in corso delle risorse per il funzionamento di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in misura proporzionale alle spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata l’Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione con le modalità di cui al comma 2.

 

Art. 5
Norma transitoria

1. Per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella nona legislatura.

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2013

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari"

Art. 2 - Modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto"

Art. 3 - Interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n.56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47

Art. 4 - Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto

Art. 5 - Norma transitoria

Art. 6 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 novembre 2013, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 ottobre 2013, dove ha acquisito il n. 387 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Caner, Bond, Tiozzo, Bottacin, Valdegamberi, Pipitone, Bortolussi, Foggiato, Pettenò e Peraro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Federico Caner, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 ottobre 2013, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
come è noto, l’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto il “Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni” e, ai commi da 9 a 12, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari delle regioni da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre l’articolo 2 “Riduzione dei costi della politica nelle regioni” al comma 1 lettera g) prevede che sia definito l’importo dei contributi: “in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);”.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 dicembre 2012 ha adottato le linee guida sul rendiconto; il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012, le ha recepite con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013.

La Regione del Veneto ha dato attuazione a quanto previsto nel decreto legge e nelle relative linee guida con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. In particolare per quanto attiene il funzionamento dei gruppi consiliari le disposizioni attuative si trovano nel Capo V della legge medesima (articoli da 12 a 16) che ha apportato modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e nell’articolo 13 ha introdotto un tetto di spesa per il personale dei gruppi anticipando già in questa legislatura quanto previsto dalla legislazione statale a partire dalla prossima.

Così ricostruito il contesto normativo e, prescindendo in questa sede dal contenzioso costituzionale ed amministrativo prodotto dalla applicazione della normativa statale, sembra opportuno che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze legislative anche al fine di prevenire ulteriori contenziosi e sulla base dell’esperienza acquisita, prenda nuovamente in esame la normativa relativa al funzionamento dei gruppi; questo comunque nel rispetto dei divieti di utilizzazione dei contributi per le spese di funzionamento previsti dal comma 6 dell’articolo 1 dell’allegato A delle linee guida.

Si deve inoltre ricordare che nell’allegato A delle linee guida nel medesimo articolo 1, al comma 4 si fa riferimento, per quanto attiene l’utilizzazione dei contributi per le spese di funzionamento, ad un elenco di spese ammissibili - da lettera a) a lettera h) - e che l’elenco si chiude con una clausola residuale: “i) altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo.”. Tale formula, secondo le regole del drafting legislativo, di norma chiude gli elenchi tassativi dando flessibilità agli stessi, a conferma dell’opportunità di specificare ulteriormente alcune tra le “altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo”.

Inoltre, posto che le disposizioni precettive si applicano a decorrere dal 2013 e che negli esercizi precedenti erano vigenti altre norme che prevedevano diverse tipologie di spesa, è necessario chiarire l’applicazione del comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47: “7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.”.

Conclusivamente, con la presente proposta di legge composta di sei articoli, si vogliono chiarire, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2013 e dal DPCM 21 dicembre 2012, alcuni aspetti non affrontati nella legge regionale n. 47/2012 e dare loro una interpretazione univoca.

L’articolo 1 modifica l’articolo 6 della legge regionale 56/1994, come sostituito dall’articolo 15 della legge regionale 47/2012 prevedendo sia un maggior tempo per i gruppi - cinquantacinque giorni invece di cinquanta dalla chiusura dell’esercizio finanziario - per la presentazione del rendiconto, sia la sua sottoscrizione da parte di tutti coloro che sono stati presidenti del medesimo gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto.

L’articolo 2 modifica l’articolo 13 della legge regionale n. 47/2012: a) modificando la rubrica, b) precisando con maggior chiarezza che le nuove norme sulle spese dei gruppi decorrono “con riferimento alle spese sostenute dai gruppi consiliari nell’esercizio finanziario 2013 e seguenti”, c) precisando le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione da parte del gruppo, d) esemplificando e specificando alcune fattispecie che rientrano nelle “altre spese per attività istituzionali” di cui alla lettera i) del comma 4 dell’articolo dell’allegato A delle linee guida.

L’articolo 3 riporta l’interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 47/2012 e dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, circa l’utilizzo da parte dei gruppi consiliari degli avanzi finanziari precedenti l’esercizio 2013.

L’articolo 4 riprende le disposizioni contenute nell’articolo 17 della legge regionale della Lombardia 24 giugno 2013, n. 3 “Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”, e detta disposizioni attuative sugli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di non regolarità del rendiconto.

L’articolo 5 è relativo alla norma transitoria sugli effetti giuridici ed economici dei contratti stipulati dai gruppi prima del recepimento del decreto legge 174/2012.
L’articolo 6 concerne la clausola d’urgenza.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 124 del 22 ottobre 2013, ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame, approvandolo all’unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, Futuro Popolare, IDV, Federazione della Sinistra Veneta-PRC, Misto.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Rendiconto di esercizio annuale.

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell’anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all’inizio dell’esercizio di riferimento.
2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque  giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.”.

Note all’articolo 2

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Spese dei gruppi consiliari.

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall’articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall’articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

1 bis. Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica.

1 ter. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.”, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa.” e dal DPCM 21 dicembre 2012 “Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 quater, definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi consiliari.

1 quater. Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute nell’esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:

a)  promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;
b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;
c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;
d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;
e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell’attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione.

1 quinquies. Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse le seguenti spese:
a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on line
b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;
c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del mezzo proprio ai sensi dell’articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417 “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

Note all’articolo 3

- Per il testo dell’articolo 13 della legge regionale n. 47/2012 vedi nota all’articolo 2.

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 56/1984 è il seguente:

“Art. 3 - Contributi.

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.
6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.
7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.”.

Note all’articolo 4

- Il testo dell’art. 1, commi 11 e 12 del decreto legge n. 47/2012,  è il seguente:

“Art. 1  Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l’anno in corso, dal diritto all’erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”.

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 56/1984,  è il seguente:

“Art. 3 - Contributi.

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.
6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.
7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura. “.

4. Struttura di riferimento

Segreteria generale del Consiglio regionale del Veneto

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