Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 82 del 27 settembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 24 settembre 2013

Misure di semplificazione per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Realizzazione di strutture ricettive all’aperto

 

1.    In relazione all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle opere di strutture ricettive all’aperto, e in particolare per la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a trovare applicazione l’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
 

Art. 2
Entrata in vigore

 

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 settembre 2013

Luca Zaia


INDICE
 

Art. 1 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Art. 2 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 settembre 2012, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

  

1.    Procedimento di formazione

-      La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 agosto 2013, n. 19/ddl;

-      Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 agosto 2013, dove ha acquisito il n. 378 del registro dei progetti di legge;

-      Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;

-      La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 settembre 2013;

-      Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Tesserin e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 settembre 2013, n. 24.

 

2.    Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Carlo Alberto Tesserin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il recente decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d. “decreto del fare”), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 63), il legislatore statale ha inteso emanare numerose disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Tra queste merita attenzione la previsione che incide sul regime autorizzatorio delle strutture ricettive all’aperto.

In particolare, l’articolo 41, comma 4, del citato decreto ha integrato l’articolo 3, primo comma del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, il quale, a seguito delle modifiche introdotte, recita come segue:

“1. Ai fini del presente Testo Unico si intendono per:

(omissis)

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

(omissis)

e.5): l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.

La ratio del “decreto legge del fare”, come esplicitato nella relativa relazione illustrativa, con riferimento all’ambito considerato è quella di realizzare una “... misura di semplificazione suscettibile di ricadute significative per la diminuzione di oneri a carico degli operatori interessati”, comportando “... positive conseguenze per la crescita economica dell’attività economica interessata”.

La norma statale risulta essere, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, in armonia con la scelta, già operata dal legislatore veneto, attraverso l’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” che, proprio al fine di eliminare inutili aggravi burocratici, è da tempo intervenuto nella materia considerata, introducendo specifiche misure di semplificazione.

Infatti, la Corte Costituzionale ha chiarito che la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e che sul piano generale “il discrimine tra necessità o meno di titolo abilitativo è dato dal duplice elemento: precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso” (sentenze n. 171 del 2012 e n. 278 del 2010). La Corte ha altresì precisato che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e l’indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio (sentenze n. 139 del 2013, n. 171 del 2012, n. 309 del 2011).

Secondo il menzionato articolo 30, comma 6, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all’aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi”. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a)   conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b)   non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.

Il progetto di legge in esame conferma quindi, anche in omaggio al principio di certezza del diritto, la validità ed efficacia della disciplina regionale del citato articolo 30 della legge regionale n. 33 del 2002, in relazione ai principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e tradotti in norma con la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del DPR n. 380/2001 ad opera del cd. “decreto del fare”, precisando, in chiave rafforzativa, che la stessa è applicabile sia alle fattispecie in cui si prevede la mera collocazione di allestimenti mobili, sia ai casi riguardanti l’installazione degli allestimenti medesimi.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 12 settembre 2013, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione del 10 settembre 2013 e della Seconda Commissione del 10 settembre 2013 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l’unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all’esame per l’approvazione dell’Aula.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei Gruppi Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Popolo della Libertà e Futuro Popolare; si sono astenuti i rappresentanti del Gruppo Partito Democratico Veneto.”;
 

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il titolo dell’intervento è questo: “Perché screditare il Consiglio regionale, usandolo come strumento per la propria personale promozione, allarmando gli operatori del settore?” Questo è quello che ha fatto il nostro Presidente Zaia a proposito del PDL che noi stiamo discutendo.

Come è noto, la polemica è scoppiata in estate, a ridosso della pubblicazione del cosiddetto “decreto del Fare” che, con espressione certamente non felicissima sul piano giuridico, ha normato la vicenda delle strutture ricettive all’aperto. Si è creata indubbiamente una certa preoccupazione, perché l’uso della congiunzione “ancorché” nel testo di legge poteva aprire alcuni equivoci. Per la verità chi avesse avuto un po’ di pazienza di leggere la relazione che accompagnava il provvedimento non poteva avere dubbi; non aveva alcun fondamento logico l’idea che per collocare una roulotte in un campeggio fosse necessario chiedere la licenza edilizia. E questa interpretazione non solo allarmava Italia nostra e altre associazioni ambientaliste, ma avrebbe aperto la strada, se fosse stato così, alla cementificazione di molte coste sulle quali si trovano i nostri campeggi. Infatti, se uno deve chiedere la licenza edilizia non si limita a piazzare una roulotte, ma costruisce sopra un fabbricato. Quindi era del tutto evidente che bastava il buon senso per capire che questa questione poteva essere chiarita.

Sull’interpretazione autentica, pur sulla base di un linguaggio che era abbastanza equivoco, non potevano esserci dubbi, perché dal punto di vista del provvedimento si mirava alla semplificazione e non alla complicazione. Era quindi ragionevole pensare che il Governo, ancorché con un testo non bellissimo, avesse cercato di dare certezza a una norma sulla quale non c’era mai stato un pronunciamento legislativo chiaro.

Il buon senso avrebbe consigliato di tranquillizzare gli operatori, alcuni dei quali si sono espressi con formulazioni forti; qualcun altro – ho qui la rassegna stampa – diceva molto più sinceramente e onestamente: “Deve esserci un errore, perché non è possibile che si arrivi a chiedere, per posizionare una roulotte, la licenza edilizia”.

La questione poteva essere chiarita ma volete che il nostro Presidente Zaia, impegnato durante l’estate su problemi, quali il tiramisù e la legge Merlin, che sono provvedimenti che riguardano tutto l’anno, si facesse sfuggire un provvedimento stagionale come quello dei campeggi, che era molto più adatto alla trattazione durante il periodo estivo? Perbacco!  Allora, via alla grancassa! Invece di parlare con calma, di tranquillizzare gli operatori spiegando loro che era certamente immaginabile che l’interpretazione autentica non potesse che essere  quella, poi, data anche dal nostro servizio legislativo. E quindi sparate sulla stampa, raffica di cannonate contro il Governo che avrebbe fatto di tutto e di più per boicottare il nostro turismo.

Allora, mi sono preso la rassegna stampa e l’ho riletta  parla di ricorso alla Corte Costituzionale, di boicottaggio del turismo da parte del Governo,afferma che “ormai fare impresa è diventato impossibile”. Dichiara al Corriere del Veneto: “Camper con l’autorizzazione. Il Veneto si fa la sua legge, quella statale non vale”. Tralascio la Padania per carità di patria, perché voi  immaginate che cosa può avere titolato. 

Allora, quando arriva in Commissione il PDL 378 io in prima battuta non ci volevo credere, perché fare una legge del Veneto che dice che è valida la legge del Veneto mi sembrava una norma, francamente,stravagante. Dopodiché abbiamo ascoltato le osservazioni che sono state fatte dal servizio legislativo che ringrazio di cuore per la professionalità e la disponibilità. Il rappresentante del sevizio legislativo di Giunta, la dottoressa Ballarin, e il legislativo del Consiglio, nelle persone del dottor Schiavon e del dottor Pagella, hanno messo le mani al testo.

Diversamente Zaia, se la relazione non fosse stata ribaltata completamente dal legislativo, avrebbe provocato la certissima impugnativa del provvedimento da parte del Governo presso la Corte.

Vi riassumo i passaggi della relazione entrata in commissione, perché voi avete il testo rivisto. Zaia era partito lancia in resta da buon vendicatore delle ragioni del Veneto, spiegando al Governo che è una banda di interdetti e che ha tradito l’ispirazione della legge. Il risultato sarebbe stato un’assai probabile impugnazione,  che avrebbe potuto produrre l’abolizione della legge e con essa anche dell’articolo 30 della legge 33/2002. In questo modo i campeggiatori sarebbero tornati in alto mare senza sapere come si dovevano regolare; mentre sanno benissimo, i nostri imprenditori turistici del Veneto, che non devono fare nessuna licenza edilizia. 

Di fronte a queste argomentazioni uno dice. “Allora ce l’hai con Zaia”. No, io vorrei che Zaia avesse un po’ più di fiducia nei suoi dirigenti che ci hanno spiegato che ci sono due sentenze della Corte Costituzionale, la 171/2012 e la 278/2010, che spiegano con assoluta certezza che non è possibile equiparare questi manufatti a beni per i quali debba essere richiesta la licenza edilizia, perché si trovano nella condizione di precarietà oggettiva, cioè possono essere rimossi in qualsiasi momento, e di precarietà funzionale perché non costituiscono alloggi stabili nei quali uno vive tutto il tempo dell’anno. Ma non l’ho detto io, che sono un noto estremista, ma è scritto a firma del dottor Carlo Giachetti, nella scheda di inquadramento normativo che conclude: “E in tal senso d’altronde, al di là dell’interpretazione letterale, soccorre anche in una logica di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata,  la cosiddetta volontà del legislatore, come pare emergere in modo univoco sia dalla Relazione accompagnatoria del disegno di legge del Governo, sia dai lavori parlamentari,(…)in ordine al sancire la non necessità del titolo edilizio nel caso ricorrano la “precarietà oggettiva” e la “precarietà funzionale” degli allestimenti mobili di pernottamento all’interno di una struttura ricettiva all’aperto.” Per capire bene ho fatto un corso di recupero, con l’aiuto del servizio legislativo che è molto paziente. Zaia avrebbe potuto farselo spiegare anche lui invece di fare dichiarazioni da battaglia.

Allora, ancora una volta, corriamo il rischio di far ridere tutti perché se a Roma fosse arrivata la relazione originaria della Giunta  avremmo fatto morire dal ridere il Parlamento. Invece, il servizio legislativo e la Commissione, per fortuna, e lo sanno bene il consigliere Tesserin e il presidente Cenci, hanno preso in mano la situazione, correggendo gli errori della relazione e  migliora l’ articolato che, ora, dà una certezza in più ai nostri operatori. Non solo la collocazione non è soggetta a licenza edilizia, ma anche l’installazione, che non vuol dire costruzione, perché devono essere mantenuti i requisiti costituzionali di precarietà oggettiva e funzionale. L’installazione infatti non vuole dire che io costruisco una casa, ma che faccio un manufatto che deve avere le stesse caratteristiche della camper e/o della roulotte e cioè si può rimuovere in qualsiasi momento e non può essere adibito alla funzionalità durante tutto il tempo dell’anno. 

Quindi, in Commissione noi abbiamo rimesso a posto un provvedimento che se fosse rimasto nella sua stesura originaria, avrebbe prodotto guai. Ci saremmo fatti del male perché correvamo il rischio di farci abrogare l’articolo 30 della legge 33/2002. Con il lavoro positivo della commissione abbiamo dato la certezza del diritto che c’era già rispetto alla nostra legislazione; abbiamo migliorato un po’ la norma introducendo oltre al concetto di collocazione anche quello di installazione e abbiamo tolto ogni dubbio ai gestori dei campeggi. E se il Governo, come spero a questo punto, non impugnerà la norma, avremo ottenuto l’interpretazione autentica della norma nazionale anche se il Governo potrebbe dire che era tutto chiaro fin dall’inizio è che non c’è bisogno di nessuna licenza edilizia.

Qual è il problema allora? Noi veniamo presi ostaggi come consiglieri per la autopromzione di un Presidente che deve tuonare contro il mondo per dire una cosa che era spiegabile semplicemente consultando le stesse persone che ci hanno aiutato a metterla a posto. 

Presidente, io non ho intenzione di fare da comprimario ad uno spettacolino. Allora, facciamo la legge; va bene come l’abbiamo costruita. Si poteva fare diversamente, probabilmente avremmo perso meno tempo senza meno protagonismo. Il nostro voto non è in dissenso con la norma, che è perfino migliorativa, ma è in dissenso con questo modo di procedere per cui un Consiglio viene preso ostaggio dalla vanità di un Presidente. Grazie.”.

 

3.    Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è il seguente:

Art. 3  Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1.    Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a)   “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b)   “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c)    “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d)   “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;

e)    “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1)   la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2)   gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3)   la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4)   l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5)   l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;

e.6)   gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7)   la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f)    gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2.    Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 

- Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:

“Art. 30 – Realizzazione di strutture ricettive all’aperto.

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all’aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.

2. Le aree destinate a strutture ricettive all’aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 “Grafia e simbologia regionali unificate”.

3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l’indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all’articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

4. L’area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.

5. L’indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive all’aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.

6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all’aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a)   conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b)   non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.
 

4.    Struttura di riferimento

Direzione turismo

Torna indietro