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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 82 del 27 settembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 24 settembre 2013

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale
approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

 

1.    La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 10 febbraio 2014.
2.    Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
 

Art. 2
Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1
“Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”

 

1.    La legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.
 

Art. 3
Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia

 

1.    Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.
2.    Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.    I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia.
4.    Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.
5.    La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
6.    Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:

“2.    Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.

7.    La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:

“h)    l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.
 

Art. 4
Dichiarazione d’urgenza

 

1.    La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 settembre 2013

Luca Zaia


INDICE
 

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”
Art. 3 - Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 settembre 2012, n. 23

 

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

 

1.    Procedimento di formazione

-      La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Daniele Stival, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 agosto 2013, n. 18/ddl;

-      Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 agosto 2013, dove ha acquisito il n. 376 del registro dei progetti di legge;

-      Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;

-      La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 luglio 2013;

-      Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli e su relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 settembre 2013, n. 23.

 

2.    Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con leggi regionali 24 febbraio 2012, n. 8 e 1° febbraio 2013, n. 1 il Consiglio regionale ha disposto rideterminazioni dei termini di validità del piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con legge regionale 1/2007, aggiornando il termine di validità di cui trattasi sino al 30 settembre 2013.

Dette proroghe di validità si rendevano necessarie in relazione alle incombenze connesse all’espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) applicata al PFVR ed ai correlati piani faunistico-venatori provinciali, secondo un articolato ed innovativo approccio metodologico in grado di affrontare contestualmente, nell’ambito di detto procedimento valutativo, i due livelli di pianificazione faunistico-venatoria che in tal modo trovavano finalmente composizione funzionale a fronte di una incerta definizione dei rapporti di interdipendenza, così come appare dalla lettura degli articoli 8 e 9 della legge regionale 50/1993.

Il percorso di pianificazione così venuto ad orientarsi in virtù di detta impostazione metodologica, correlata appunto agli adempimenti di VAS, si è quindi venuto a sviluppare nel corso del 2012 e nel primo semestre 2013 pervenendo all’approvazione del Documento preliminare di indirizzo (con DGR n. 1728 del 7 agosto 2012) e alla fase immediatamente precedente all’adozione dei piani (regionale e provinciale) accompagnati dai documenti VINCA e VAS e all’avvio delle consultazioni con il pubblico.

La novità metodologica ha richiesto uno sforzo (dilatatosi nel tempo) non indifferente da parte delle amministrazioni provinciali chiamate a confrontarsi finalmente con precisi e rigorosi indirizzi tecnico-scientifici volti a risolvere in maniera definitiva le disomogeneità registratesi in sede di predisposizione degli strumenti di piano in scadenza (giova, ad esemplificazione, richiamare il problema della uniformità nella rappresentazione del territorio a fini faunistico-venatori).

Tenuto conto del positivo sviluppo dei lavori presso le provincie e presso la Regione medesima, lavori che debbono peraltro coordinarsi secondo i tempi richiesti per un espletamento corretto della richiamata procedura VAS, procedura che ha in sé sia significati di natura tecnica ma anche politica, nella misura in cui impone un confronto serrato e strutturato con i vari portatori di interesse e con il pubblico in generale, si deve provvedere ad un’ultima proroga del PFVR 2007-2012, rideterminando al 10 febbraio 2014 (data di chiusura della stagione venatoria) la data di scadenza del piano medesimo.

L’articolo 1 stabilisce che la validità del piano vigente è prorogata al 10 febbraio 2014. A tale proroga tuttavia fanno eccezione, e quindi vengono a perdere efficacia, le disposizioni particolari del regolamento di attuazione del piano, che disciplinano modalità e termini specifici di rinnovo e di permanenza in carica degli organi degli ambiti territoriali di caccia in caso di proroga del piano, come nel caso in parola.

L’articolo 2 provvede all’esplicita abrogazione dell’ultima norma regionale di proroga del piano e l’articolo 3 definisce l’entrata in vigore della nuova proroga.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare, competente per materia, il 21 agosto 2013.”;

 

- Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i rinvii in tema di piano faunistico venatorio regionale cominciano ad essere oramai troppi: è vero che l’iter è complesso, è vero che si sono introdotte tutta una serie di problematiche che sono state illustrate in sede di Quarta Commissione svoltasi in Cansiglio, però è altrettanto evidente che ancora la Giunta non è stata in grado di dare celermente delle risposte puntuali riguardo al piano suddetto.

In Veneto, negli ultimi anni, la gestione faunistica è molto peggiorata, complice anche una serie di provvedimenti che lo stesso Consiglio regionale ha emanato e che sono stati impugnati, tra cui quelli riguardanti gli appostamenti.

È del tutto evidente che in questa materia non c’è un governo politico adeguato, prova ne è il tema, speriamo abbandonato, della caccia in deroga che per anni ha causato danni alla nostra Regione per l’intervento dello Stato e della Comunità Europea su questo tema.

È ora che il Veneto si doti di un Piano faunistico all’altezza della materia, non è più una questione rinviabile, un piano che faccia sì che si adottino una serie di responsabilità e che quindi si responsabilizzi ancora di più chi vuole esercitare la caccia nel nostro territorio, come succede già in altre regioni.

Il progetto di legge odierno è stato approvato dalla Commissione svoltasi in Consiglio, dove all’ordine del giorno c’erano argomenti ben più importanti: un dispendio di energie e di risorse per una seduta fuori sede che è servita unicamente a ribadire le singole posizioni di ognuno, senza però trovare una sintesi o quanto meno un punto di equilibrio.

L’augurio per il Veneto è che il 10 febbraio sia davvero la data entro la quale ci sarà una proficua discussione in Consiglio regionale sul nuovo Piano faunistico regionale, un Piano che migliori effettivamente l’attuale organizzazione e ordinamento dell’esercizio venatorio nel Veneto.

 

3.    Note agli articoli

Nota all’articolo 1:

- Il testo dell’art. 3 del Regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale n. 1/2007 è il seguente:

 

“ALLEGATO A

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’ambito territoriale di caccia.

1. Gli organi dell’ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) decorso il quale decadono.

2. In caso di proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale, gli organi dell’ambito territoriale di caccia sono rinnovati entro centottanta giorni con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli ambiti territoriali di caccia, in carica alla data di proroga di validità del piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.”.

 

Note all’articolo 3:

- Il testo dell’art. 20 bis della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci.

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.

3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

3 bis.  Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni [e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica] , ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.”.

 

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

a)   le oasi di protezione;

b)   le zone di ripopolamento e cattura;

c)   i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d)   i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e)   le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f)    i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g)   i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli “habitat” naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h)   l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;

i)    l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;

l)    programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m)  programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a)   a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b)   a predisporre lo statuto tipo che regola l’attività dei Comprensori;

c)   a determinare l’indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992.”.

 

4.    Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca

 

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