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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 42 del 17 maggio 2013


LEGGE REGIONALE  n. 8 del 14 maggio 2013

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - Obbligo di regolarità contributiva.

1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

2. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.

3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 7.

4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.

5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.

7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.".

Art. 2
Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come inserito dall’articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 4 ter - Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui all’articolo 4 bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’INPS.

2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d’origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’articolo 4 bis.

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciata all’operatore che ha ottenuto dall’INPS o dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.".

Art. 3
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, l’autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).

1 ter. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis.

1 quater. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 5.".

Art. 4
Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni verificano la regolarità contributiva degli operatori che risultano già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. A tal fine gli operatori indicano al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 5
Modifica dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. All’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.";

b) il comma 4 bis è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 maggio 2013

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

Art. 3 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

Art. 4 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche

Art. 5 - Modifica dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 maggio 2013, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 febbraio 2012, dove ha acquisito il n. 241 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tosato, Corazzari, Caner, Toscani, Finco, Cenci, Furlanetto, Cappon, Lazzarini, Baggio, Sandri, Conte, Possamai, Stival, Manzato, Bozza, Ciambetti, Finozzi e Bassi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 aprile 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 maggio 2013, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio;

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta di legge disciplina l’obbligo di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su area pubblica e introduce modifiche al commercio itinerante su aree demaniali marittime.
Per quanto riguarda l’obbligo di regolarità contributiva, l’articolo 28, comma 2 bis, del decreto legislativo 114/1998 prevede che le Regioni possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta al possesso del requisito di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. In sostanza l’impresa interessata deve essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. Il documento che attesta il possesso di tale requisito (DURC) è rilasciato dagli enti previdenziali e può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti e le associazioni sindacali riconosciute dal CNEL, anche telematicamente.
Con l’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che ha inserito l’articolo 44 bis nel DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e quindi, anche nel caso della verifica di regolarità contributiva, non possono essere prodotte agli organi della pubblica amministrazione, ma devono essere acquisite d’ufficio dall’amministrazione medesima, ai sensi del citato articolo 44 bis.
Nelle regioni in cui non è stata prevista una disciplina in materia, non sussiste l’obbligo della verifica della regolare posizione contributiva.
Le Regioni che hanno già introdotto il requisito di regolarità contributiva sono, in ordine alfabetico, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria.
La regolarità contributiva prevista dalla presente legge è stata introdotta anche per scoraggiare la concorrenza sleale fra le imprese e contrastare il lavoro nero e irregolare, nonché l’abusivismo.
La proposta di legge in esame è pertanto così composta:
- l’articolo 1, che introduce l’articolo 4 bis nella legge regionale 10/2001, prevede che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 10/2001, alla regolare posizione contributiva, che va conseguentemente verificata dal comune competente per territorio. Tale obbligo riguarda anche gli operatori già in possesso dell’autorizzazione e gli operatori che subentrano al titolo abilitativo;
- l’articolo 2, che inserisce l’articolo 4 ter nella legge regionale 10/2001, disciplina le modalità di verifica presso l’INPS e i documenti sostitutivi del DURC;
- l’articolo 3, che modifica l’articolo 5 della legge regionale 10/2001, prevede che, nel caso di esito negativo dei controlli periodici, di cui all’articolo 4 bis, comma 3, siano previste sanzioni di sospensione dell’attività e di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività stessa;
- l’articolo 4 disciplina le norme di prima applicazione.
Per quanto riguarda il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime, l’articolo 5 modifica l’articolo 48 bis, della legge regionale 33/2002, introducendo un limite minimo di sette anni ed un limite massimo di dodici anni, alla durata temporale dei nulla osta all’esercizio del commercio medesimo, per salvaguardare l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione dei capitali investiti.
La presente proposta di legge non comporta effetti finanziari sul bilancio regionale, poiché contiene disposizioni riguardanti un procedimento amministrativo.
La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 24 aprile 2013, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo modificato anche nel titolo che si allega.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio e Toscani), Misto (Sandri), Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Niero). Astenuto il rappresentante del gruppo Popolo della Libertà (Bond).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
quello che dovevo dire l’ho detto l’altra volta, sostituendo il relatore. Mi pare che abbiamo colto i suggerimenti, che sono arrivati, abbiamo ulteriormente semplificato, accogliendo le osservazioni da parte delle associazioni, in termini di semplificazione della procedura, quindi con l’autocertificazione, lo dico al Presidente Baggio, bisognerebbe segnalare all’Aula che, nel ritorno in Commissione, alcuni passaggi, lo dico ai Consiglieri, a tutti quanti quelli presenti, li abbiamo ulteriormente semplificati per togliere di mezzo ogni equivoco circa il fatto che il provvedimento, che è volto a garantire la regolarità delle posizioni, potesse diventare agli effetti degli operatori qualcosa di particolarmente fastidioso, oneroso, e ripetitivo.
Quindi, una volta fatta la domanda e fatta l’autocertificazione, è compito degli enti preposti fare le verifiche, abbiamo uniformato i tempi, accolto la segnalazione che ci veniva data per correggere una questione, legata ad una particolarità, che non è tipica di questa legge, ma che abbiamo - mi pare - sistemato. Credo che, con le piccole modifiche che sono state illustrate, siamo nella condizione di approvare questo provvedimento. Vorrei dire, a tranquillità dell’Aula, che il provvedimento non è stato visto dalle associazioni come qualcosa di vessatorio, anzi, ci è stato sollecitato perché l’unico loro problema era che fosse non troppo burocratico il procedimento ma era assolutamente chiaro che la tutela dei nostri operatori, che fanno l’esercizio dell’attività commerciale su suolo pubblico, è garantito dal fatto che siano previste delle norme di regolarità dal punto di vista previdenziale e dei versamenti.
Quindi, credo che noi facciamo una buona cosa approvando il provvedimento e mi pare che l’abbiamo istruito in modo adeguato. Non ho altro da aggiungere.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni
1. L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore:
a) non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell’assenza stessa;
b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c) si trovi in una delle situazioni previste all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.
1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, l’autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).
1 ter. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis.
1 quater. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 5.
2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all’interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all’emanazione del provvedimento di revoca.
3. L’autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.
3 bis  Si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis.”.

Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 48 bis della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 48 bis - Disciplina del commercio in forma itinerante.
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell’ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.
3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.
4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.
4 bis. (Soppresso)
4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall’autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall’azienda a cui ineriscono.
5. Per l’anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione commercio

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