Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l’assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", di seguito Statuto, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. Nell’azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell’attività amministrativa da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
3. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e con le disposizioni della presente legge.
Art. 2
Attività di governo
1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:
a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
b) l’organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l’assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
c) l’adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
d) l’adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;
e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
f) la definizione dei criteri per l’assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;
g) l’autorizzazione all’indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;
h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’amministrazione regionale;
l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza, ai Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di Sezione di Dipartimento ove nominati. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;
m) l’autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l’amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;
n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.
3. Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dall’ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l’attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l’azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.
Art. 3
Funzionamento degli organi di governo
1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell’ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta regionale:
a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;
b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;
c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;
d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l’esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;
f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro attività.
3. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 7, dello Statuto, in qualsiasi momento può revocare gli incarichi di cui al comma 1, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa assegnazione.
4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, dal visto di legittimità del Direttore di Dipartimento, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di Settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.
5. Qualora la Giunta regionale abbia previsto l’istituzione di Sezioni, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, e del Direttore di dipartimento, dal visto di legittimità del Direttore di Sezione, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.
Art. 4
Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione
1. I Dirigenti operano, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per l’attuazione dei programmi; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell’amministrazione regionale, della correttezza della gestione amministrativa, della semplificazione delle procedure, nonché del buon andamento e dell’efficienza delle strutture regionali alle quali sono preposti e dell’osservanza delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza.
Art. 5
Criteri di organizzazione
1. L’azione della Giunta regionale è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di economicità; essa è diretta al miglioramento dei processi e dei servizi offerti anche attraverso la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi di responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:
a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni strumentali;
b) integrazione e coordinamento tra l’attività delle diverse strutture e posizioni;
c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
d) trasparenza attraverso l’utilizzazione delle nuove tecnologie e degli uffici per le relazioni con il pubblico;
e) attribuzione ad un’unica struttura della responsabilità complessiva dell’attuazione della legge n. 241 del 1990;
f) certezza e trasparenza della durata dei procedimenti amministrativi mediante individuazione del relativo termine di conclusione, nonché speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa;
g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
h) armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;
i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell’attività lavorativa;
l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all’interno della Regione nonché tra la stessa Regione, gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali e gli enti locali, nel rispetto dei principi del rapporto di pubblico impiego. La mobilità tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stessa;
m) promozione all’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
n) attuazione della crescita professionale e dell’ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
o) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale per mezzo di interventi specifici legati alla flessibilità e alla diffusione di idonei strumenti quali lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, congedi parentali;
p) incentivazione di posizioni di telelavoro, compatibilmente con il contesto organizzativo.
3. La Giunta regionale, nell’organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata nelle attività e nelle posizioni apicali.
Art. 6
Strutture di supporto della Giunta regionale
1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:
a) la Segreteria della Giunta regionale;
b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.
2. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l’assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l’autenticità degli atti adottati dalla Giunta.
3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. Per l’esercizio delle relative funzioni, la Direzione si avvale di una propria Segreteria, quale unità di supporto diretto dell’attività, e sovraintende alla Segreteria del Presidente di cui all’articolo 8.
4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell’articolo 8, le Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all’attività degli stessi.
5. È istituito, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", l’Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti all’Ordine.
Art. 7
Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza
1. L’incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall’insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
2. L’incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
3. La Segreteria della Giunta regionale e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 11, 13 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.
4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22, comma 1, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area.
Art. 8
Segreterie dei componenti della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.
2. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.
3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l’espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell’ambito di competenze delle Direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.
4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell’organico previsto, arrotondato all’unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.
5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell’incarico dirigenziale assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un Settore. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
6. L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l’anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che ne ha proposto l’assunzione.
Art. 9
Struttura organizzativa della Giunta regionale
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Segreteria generale della programmazione;
b) Direzioni di Area: macro aree con compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti in esse incardinate;
c) Dipartimenti: unità organizzative complesse ed articolate corrispondenti a vaste competenze di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale;
d) Sezioni di Dipartimento: unità organizzative complesse eventualmente istituite come articolazioni incardinate nei Dipartimenti;
e) Settori: strutture organizzative stabili;
f) Strutture temporanee e strutture di progetto: unità organizzative di durata limitata o per la realizzazione di progetti;
g) Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di specifica responsabilità.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, istituisce, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni, le Aree, i Dipartimenti e le Sezioni di Dipartimento, determinandone le attribuzioni. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale istituisce i Settori determinandone le attribuzioni.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento economico, le posizioni dei Direttori e dei Dirigenti possono essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.
5. La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.
Art. 10
Segreteria generale della programmazione
1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di Direttore generale; l’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
2. Il Segretario generale della programmazione coordina l’attività dei Direttori di Area, dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell’Area della Programmazione, supporta l’azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.
3. In particolare il Segretario generale della programmazione:
a) svolge attività di supporto all’azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;
d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;
e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all’articolo 16;
f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;
g) può avocare in via d’urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli altri Direttori e Dirigenti ai fini del coordinamento o dell’eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l’avocazione è disposta anche in ipotesi di persistente inerzia dei Direttori e dei Dirigenti o nel caso di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;
h) rilascia, sulla base di criteri oggettivi approvati dalla Giunta regionale, le autorizzazioni previste dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l’inesistenza di ragioni di incompatibilità, di fatto e di diritto, nell’interesse del buon andamento dell’Amministrazione;
i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 11, 13, e 17. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.
5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all’articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione.
Art. 11
Dipartimenti
1. Ai Dipartimenti sono preposti Direttori regionali che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in essi incardinati e delle Sezioni di Dipartimento, ove istituite, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale.
2. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunte dall’esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.
Art. 12
Compiti dei Direttori di Dipartimento
1. I Direttori di Dipartimento, con riferimento alla rispettiva competenza, nell’ambito dell’azione di coordinamento e di direzione del Segretario generale della programmazione:
a) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi ed esercitando anche il controllo di gestione;
b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione, ove non sia nominato il Direttore di Area, le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
c) sono responsabili nei confronti della Giunta regionale della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Dirigenti dei Settori incardinati nel Dipartimento, nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, apponendo sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità;
d) pianificano, di concerto con i Dirigenti dei Settori, l’attività e l’uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l’efficacia e l’efficienza dei Settori all’interno del Dipartimento;
e) avocano in via d’urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Dirigenti di Sezione, ove nominati, e dei Dirigenti di Settore incardinati nel Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell’eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l’avocazione è disposta anche nell’ipotesi di persistente inerzia nell’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;
f) adottano gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti interessanti l’attività di ogni Settore del Dipartimento, nonché quelli relativi all’irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;
g) individuano le modalità di organizzazione interna delle strutture facenti capo al Dipartimento e adottano gli atti per la mobilità tra strutture appartenenti allo stesso, d’intesa con i Dirigenti di Settore, nonché provvedono alla gestione del personale assegnato alla diretta competenza del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;
h) attribuiscono, d’intesa con il Dirigente di Settore, i trattamenti economici accessori nell’ambito di competenza, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;
i) coordinano l’attuazione della legge n. 241 del 1990, la semplificazione, la comunicazione interna e i processi di formazione;
l) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
m) stipulano i contratti di competenza della rispettiva struttura;
n) propongono alla struttura competente di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere;
o) individuano il Dirigente che li sostituisce in caso di assenza o impedimento;
p) propongono al soggetto competente, l’adozione delle misure conseguenti all’accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;
q) adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari di propria competenza inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. Ai Direttori di Dipartimento si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22.
Art. 13
Sezioni di Dipartimento
1. La Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità organizzativa, può articolare i Dipartimenti in Sezioni, che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in esse incardinati ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale.
2. Gli incarichi di Direttore di Sezione sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali, in possesso della qualifica dirigenziale, oppure, qualora non siano rinvenibili all’interno idonee professionalità, assunte dall’esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.
Art. 14
Compiti dei Direttori di Sezione
1. I Direttori di Sezione, nell’ambito delle funzioni di coordinamento svolte dal Direttore di dipartimento svolgono le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere da d) a q).
2. I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità; in tal caso, al Direttore di Dipartimento spetta apporre il visto di regolarità amministrativa.
Art. 15
Direzioni di Area
1. La Giunta regionale, qualora ad una macro area di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale afferiscano almeno due Dipartimenti, entro il termine previsto dall’articolo 9, comma 3, può individuare una specifica Area, attribuendo le funzioni di coordinamento ad un Direttore, denominato Direttore di Area, al quale è riconosciuto un trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale, con riferimento ai criteri di cui all’articolo 9, commi 4 e 5.
2. I Direttori di Area, di cui al comma 1:
a) collaborano nell’attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;
b) svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti incardinati nell’Area di propria afferenza, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale;
c) appongono, sulle proposte di deliberazione dell’Area di propria competenza, il visto di regolarità amministrativa;
d) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
e) partecipano al Comitato di cui all’articolo 16;
f) avocano in via d’urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell’eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l’avocazione è disposta anche nell’ipotesi di persistente inerzia dei Dirigenti di Sezione e di Settore, nell’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili.
Art. 16
Comitato dei Direttori
1. È istituito il Comitato dei Direttori di Area e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un’Area, allo scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e direzione amministrativa.
2. Il Segretario generale della programmazione qualora lo ritenga opportuno in considerazione delle questioni da trattare convoca al Comitato anche Direttori di Dipartimento ricompresi nelle aree di cui all’articolo 15 e Direttori di Sezione.
Art. 17
Settori
1. I Settori sono strutture organizzative stabili, incardinate quali articolazioni dei Dipartimenti, o delle Sezioni di Dipartimento, ove istituite, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.
2. Gli incarichi di Dirigente di Settore, sono conferiti a dipendenti regionali in possesso della qualifica di Dirigente.
3. Ai Dirigenti di Settore si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22.
Art. 18
Compiti dei Dirigenti dei settori
1. I Dirigenti a cui è attribuita la funzione di responsabile di Settore svolgono le seguenti funzioni:
a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e svolgono l’attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;
b) provvedono all’organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
d) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 che fanno capo alla struttura, assumendo tale ruolo in mancanza di individuazione e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
f) formulano proposte al Direttore di Dipartimento, o al Direttore di Sezione, in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
g) provvedono, su incarico del Direttore di Dipartimento, o del Direttore di Sezione, a stipulare contratti.
Art. 19
Strutture temporanee e di progetto
1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee e di progetto, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata, da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi, ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell’ente.
2. I provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.
Art. 20
Posizioni organizzative
1. La Giunta regionale istituisce Posizioni Organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea o di scuole universitarie o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
2. Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono suddivise in fasce e possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti appartenenti alla categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali.
Art. 21
Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, anche all’estero, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, non possono superare il limite dell’otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Art. 22
Trasparenza degli incarichi
1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:
a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell’incarico, a concorsi per l’accesso ai ruoli regionali;
c) per i dipendenti regionali, nel caso di attribuzione di incarichi diversi da quello di Dirigente di Settore, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
2. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei Dirigenti interessati e le valuta.
Art. 23
Dirigenza
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un’unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.
2. L’accesso alla qualifica di Dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione, delle attitudini e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.
4. I requisiti per l’ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere:
a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
5. L’esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.
6. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata esperienza professionale per l’incarico da ricoprire.
7. Al personale appartenente all’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.
Art. 24
Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni
1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area indicato dalla Giunta regionale.
2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area o da un Direttore di Dipartimento scelto dal Segretario generale della programmazione.
3. Ove un Direttore di Dipartimento sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Dipartimento scelto dal Direttore di Area, qualora nominato o, in mancanza di nomina, scelto dal Segretario generale della programmazione.
4. Un Dirigente indicato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale.
5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza.
6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dei Direttori di Area, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Sezione, sono presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.
7. Il Presidente della Giunta regionale può esonerare dall’obbligo del preavviso.
Art. 25
Verifica e valutazione dell’attività di gestione
1. Fatta salva la responsabilità disciplinare secondo la normativa vigente ed il contratto collettivo, i Direttori ed i Dirigenti sono responsabili, nell’esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All’inizio di ogni anno i Direttori di Sezione, ove istituiti, ovvero i Direttori di Dipartimento, trasmettono al Direttore di Area cui afferiscono e questi, per il tramite del Segretario generale della programmazione, alla Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché il programma operativo per l’anno in corso. Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario generale della programmazione.
2. Le prestazioni dei Direttori e dei Dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell’organismo indipendente di valutazione, di cui all’articolo 28, anche ai fini dell’applicazione dei principi contenuti nell’articolo 27 commi 1, 2 lettere c) e d), 5, 6 e 7, e conseguente attribuzione della retribuzione di risultato.
3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario generale della programmazione può disporre in ogni tempo la valutazione del Direttore o del Dirigente avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione.
4. L’eventuale valutazione negativa è contestata dal Segretario generale della programmazione; con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dalla Giunta regionale attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al Direttore o al Dirigente comportano, previa contestazione, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, la Giunta regionale può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il Direttore o il Dirigente a disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, al Direttore o al Dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti di cui all’articolo 26, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.
7. L’attività svolta dal Segretario generale della programmazione, dal Segretario della Giunta regionale, dal Direttore della Presidenza e dai responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.
Art. 26
Comitato dei garanti
1. I provvedimenti di cui all’articolo 25, commi 5 e 6, sono adottati sentito il Comitato dei garanti i cui componenti sono nominati, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato, costituito da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, che vi partecipa previa autorizzazione dell’amministrazione competente, da un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e da un Dirigente scelto tra i Dirigenti delle strutture della Giunta regionale, dura in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile.
2. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Art. 27
Merito e premi
1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie strutture, promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono:
a) le progressioni economiche di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;
b) le progressioni economiche di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;
c) l’attribuzione di incarichi e responsabilità di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. La Giunta regionale riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
4. La Giunta regionale favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
5. L’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale per i dipendenti regionali, costituisce principio organizzativo dell’amministrazione regionale.
6. La Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie competenze, prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e Dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.
7. Per premiare il merito e la professionalità, la Giunta regionale, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, può utilizzare gli strumenti di cui all’articolo 20, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, adattandoli alla specificità del proprio ordinamento.
Art. 28
Organismo indipendente di valutazione
1. È istituito un Organismo indipendente di valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale del ruolo della Giunta regionale.
2. L’Organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale è composto da tre soggetti esterni all’amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stipulare convenzioni apposite e determina i compiti e le funzioni dell’Organismo.
4. L’Organismo indipendente di valutazione propone i criteri del processo di valutazione approvati con provvedimento della Giunta regionale ed assicura la correttezza metodologica di tale processo.
5. L’Organismo resta in carica per un massimo di tre anni; l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
Art. 29
Dotazione Organica
1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica e, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di conferimento di funzioni agli enti locali.
2. Sino alla definizione della nuova dotazione organica complessiva da effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture e della loro nuova articolazione è temporaneamente confermata quella vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
Regolamento attuativo
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un apposito regolamento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della presente legge, nel rispetto degli istituti normativi e contrattuali previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro.
Art. 31
Disposizioni transitorie e finali
1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, di cui all’articolo 8, è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell’insediamento della nuova Giunta regionale.
2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell’ambito delle Segreterie di cui all’articolo 8, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all’articolo 20.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all’istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.
4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Direttore generale della Sanità e del Sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario regionale 2012- 2016", è equiparato al Direttore di Area.
6. All’articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell’avvocatura regionale del Veneto", le parole: "ai Segretari regionali" sono sostituite dalle seguenti: "al Direttore di Area".
7. Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area.
8. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Dipartimento, o di Sezione, ove istituite.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate alle upb U0017 "Oneri per il personale" e U0018 "Gestione e formazione del personale" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 33
Abrogazioni
1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti attuativi della presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 7, da 9 a 26, 31, 32, 34 e 35 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 34
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.