Home » Dettaglio Legge Regionale
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 9 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione dell’educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale.
2. La Regione promuove il più efficace funzionamento delle proprie strutture, garantendo l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa e la puntualità nei pagamenti, quali condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato, mafioso, dei reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, il reato di corruzione.
3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati in coerenza con la normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi con il sostegno della Regione.
Art. 2 Oggetto
1. La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l’obiettivo di:
Art. 3 Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza, che faccia riferimento alle migliori pratiche applicate presso le assemblee legislative.
Art. 4 Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici
1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.
2. La Regione promuove e stipula accordi di collaborazione con organi statali, ivi comprese le amministrazioni statali preposte al settore della giustizia, del contrasto alla criminalità anche minorile e dell’istruzione, e gli enti pubblici, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:
3. I protocolli di intesa e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono stipulati nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.
Art. 5 Rapporti con il volontariato e l’associazionismo
1. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro istituito dall’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001” e successive modificazioni, già operanti da almeno due anni consecutivi, con attività ed iniziative documentabili nel territorio regionale nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, per concorrere al finanziamento di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile. Per le medesime finalità, la Regione promuove, altresì, la stipula di convenzioni da parte dei medesimi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, determina i criteri ed i requisiti per l’accesso ai contributi regionali.
Art. 6 Stazione unica appaltante (SUA)
1. Fatto salvo il protocollo di legalità stipulato in data 9 gennaio 2012 tra la Regione, le Prefetture del Veneto, l’Unione regionale delle province del Veneto (URPV), l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Veneto, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011, “Stazione unica appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”, la Regione, conformemente all’articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, approva il regolamento di cui al comma 2.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone alla competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni, il regolamento che definisce le modalità organizzative e di funzionamento della SUA, ivi comprese le modalità di pagamento e la qualificazione delle imprese, nonché le modalità di adesione alla medesima da parte dei soggetti interessati. La Giunta regionale approva il regolamento, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere espresso dalla commissione consiliare.
Art. 7 Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell’ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”. A tal fine, possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e tali soggetti.
Art. 8 Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, la Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell’impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, per favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, delle banche, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di formazione e di scambio di buone prassi amministrative a favore delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare sensibilità alla prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni altro reato connesso alle attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
Art. 9 Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione
1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza dei rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del sistema di istruzione e formazione, nonché al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concorre alle attività di cui alla presente legge, mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 10 Attività della polizia locale. Interventi formativi
1. La Regione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di polizia amministrativa locale, valorizza il ruolo della polizia locale nell’attuazione delle politiche di cui alla presente legge.
2. La Regione, con specifico riferimento alle iniziative ed agli obiettivi di cui alla presente legge, promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche congiuntamente agli operatori degli enti locali, delle forze dell’ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.
Art. 11 Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso ed, in particolare, all’usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l’emersione e la denuncia, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione utilizza gli strumenti normativi e finanziari vigenti, quali in particolare i fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo spa, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”, dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”, degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, al fine di concedere finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese a supporto dei fabbisogni di gestione aziendale per prevenire il ricorso al mercato illegale dell’usura.
3. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, quali in particolare le dipendenze da sostanze psicotrope, lo sfruttamento della prostituzione e il fenomeno del gioco d’azzardo con le sue ricadute personali e familiari.
Art. 12 Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, attraverso:
2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.
Art. 13 Fondi di rotazione e garanzia
1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni, è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 14 Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell’ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso nonché a favore degli anziani vittime di truffa.
Art. 15 Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza
1. È istituito presso il Consiglio regionale, l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell’ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell’assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.
4. L’Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.
5. L’Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l’incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell’Osservatorio durano in carica per l’intera legislatura.
6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell’Osservatorio.
7. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all’Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.
Art. 16 Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l’adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l’eventuale scelta di non costituzione.
Art. 17 Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del “Premio legalità e sicurezza”
1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione del Veneto istituisce per il ventuno di marzo di ogni anno la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
2. In occasione della Giornata, la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società veneta.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.
4. La Regione istituisce un premio denominato “Premio legalità e sicurezza” con destinatari gli operatori della sicurezza che nell’anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all’usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy. Il premio è attribuito in occasione della giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità e le procedure dell’attribuzione del premio previsto al comma 4.
Art. 18 Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”
1. La Regione del Veneto aderisce ad “Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” (“Avviso pubblico”), associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad “Avviso pubblico” e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.
3. La Regione del Veneto sostiene le associazioni senza scopo di lucro quali, fra le altre, “Libera” che perseguono azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.
Art. 19 Attuazione della legge e monitoraggio. Norme finali
1. Ai fini dell’attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua un’apposita struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative e di gestione degli interventi previsti e i fondi allo scopo resi disponibili, allocati nei rispettivi centri di responsabilità.
2. La Regione esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire, nel territorio regionale, la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
4. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
Art. 20 Norma finanziaria
1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’articolo 19, alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 600.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità”, che vengono incrementate di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 riducendo di pari importo lo stanziamento dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio pluriennale 2012-2014.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 dicembre 2012
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Finalità Art. 2 - Oggetto Art. 3 - Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale Art. 4 - Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici Art. 5 - Rapporti con il volontariato e l’associazionismo Art. 6 - Stazione unica appaltante (SUA) Art. 7 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale Art. 8 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali Art. 9 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione Art. 10 - Attività della polizia locale. Interventi formativi Art. 11 - Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene Art. 12 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati Art. 13 - Fondi di rotazione e garanzia Art. 14 - Politiche a sostegno delle vittime Art. 15 - Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza Art. 16 - Costituzione in giudizio Art. 17 - Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del “Premio legalità e sicurezza” Art. 18 - Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” Art. 19 - Attuazione della legge e monitoraggio. Norme finali Art. 20 - Norma finanziaria
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il Veneto non è una terra di mafia ma certamente interessa alle mafie, italiane e straniere, per farvi affari, riciclare denaro sporco, trafficare droga e armi.
Ciò trova riscontro in fatti e dati riportati in documenti ufficiali e in articoli di cronaca che in tempi recenti e con crescente frequenza hanno dato conto di arresti di soggetti legati alla criminalità organizzata, d’insospettabili fiancheggiatori autoctoni, di sequestri e confische di beni immobili appartenenti a personaggi del mondo mafioso. A titolo di esempio si citano: la corposa raccolta di articoli realizzata dall’ufficio stampa della Regione Veneto, per un arco temporale che va dall’inizio della legislatura ad oggi; il dossier/inchiesta “Mafie in Veneto” pubblicato nel n. 4/aprile 2012 dal mensile Narcomafie, diretto da don Luigi Ciotti; il lungo articolo intitolato: “Le mani della mafia si allungano sul Garda”, pubblicato nel mese di luglio 2012 sul settimanale Sette del Corriere della Sera.
Nel 1994, la Commissione parlamentare antimafia ha inserito il Veneto nella sua relazione sulla presenza mafiosa nelle regioni del Centro-Nord Italia, affermando che nel nostro Paese “non esistono isole felici”. Questo assunto, per quanto concerne il Veneto, ha trovato conferma nelle recenti inchieste giudiziarie svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia, nonché nelle analisi e nelle considerazioni riportate nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia, della Direzione investigativa antimafia e nella recente relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario del procuratore generale presso la corte d’appello di Venezia.
In quell’occasione il procuratore generale, Pietro Calogero, ha citato espressamente “l’indagine condotta dal settembre 2010 dalla Procura della Repubblica di Venezia”, per una serie di reati, tra cui quelli di “associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di reati di estorsione, usura, sequestro di persona, detenzione di armi, ecc. in danno di un centinaio di imprenditori operanti in prevalenza nel settore dell’edilizia in territorio veneto”.
Il procuratore ha proseguito descrivendo la tecnica adoperata per assoggettare e depauperare le vittime e, più in generale, per inserirsi nell’economia e nella società del Veneto. Ha, infine, suggerito l’esigenza di elaborare efficaci strategie di prevenzione e ha messo in luce con grande chiarezza i fattori negativi esterni di natura sociale, economica e istituzionale che hanno concorso a favorire, nei fatti, la diffusione e la penetrazione delle attività criminali e mafiose sul territorio regionale, affermando che “con opportune iniziative potrebbero essere sanati e ricondotti a contesti di legalità”.
In particolare, il dottor Calogero ha indicato, quali situazioni che favoriscono l’infiltrazione mafiosa:
I fattori di rischio evidenziati dal procuratore Calogero sono stati confermati dalla Commissione parlamentare antimafia, in occasione della sua missione nell’aprile del 2012 presso la Prefettura di Venezia.
A confermare il Veneto, come regione attorno alla quale gravitano gli interessi della criminalità organizzata e mafiosa e come queste intreccino il loro operato con quello dei soggetti della cosiddetta “criminalità economica” sono ulteriori dati, tra i quali:
L’infiltrazione mafiosa in Veneto interessa, in particolare, il settore economico, col fine di appropriarsi delle imprese e di controllare i mercati. Ciò determina il rischio di una sensibile alterazione del principio della libera concorrenza e dell’estromissione dal mercato degli imprenditori che operano onestamente.
I mercati più a rischio di permeabilità criminale sono certamente quelli dell’edilizia (appalti pubblici e privati), dei trasporti, del turismo, dello smaltimento dei rifiuti, della grande distribuzione - compresa la realizzazione dei centri commerciali - dei mercati ortofrutticoli, dell’intermediazione di manodopera, del gioco d’azzardo, della contraffazione delle merci.
A significare l’attualità e la concretezza del rischio di infiltrazione mafiosa in Veneto e l’importanza di dotarsi di idonei strumenti di prevenzione, è intervenuta anche la sottoscrizione tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’Unione regionale delle province del Veneto e l’Anci Veneto, del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, avvenuta a Venezia il 9 gennaio 2012, alla presenza del Ministro dell’Interno.
Segnali di preoccupazione per la presenza e le attività delle mafie nella nostra regione sono stati espressi in occasione di molteplici iniziative ad opera di forze politiche, parlamentari veneti, associazioni di categoria come l’ANCE Veneto, rappresentanti sindacali, associazioni del Terzo Settore impegnate da anni sul fronte dell’antimafia sociale, come Avviso Pubblico, Arci, Legambiente e Libera.
Intervenendo con politiche mirate sui fattori di rischio evidenziati dal procuratore generale di Venezia e predisponendo un piano organico di azioni di prevenzione ed appoggio, è possibile sostenere concretamente la macchina giudiziaria, nello svolgimento dei compiti suoi propri e garantire una più efficace ed efficiente opera di contrasto al crimine organizzato e mafioso.
La Regione Veneto cosciente del fatto che:
La presente legge, pur riconoscendo priorità alla lotta al fenomeno mafioso, si propone di prevenire e contrastare le forme organizzate di criminalità, anche nei casi in cui non siano di tipo prettamente mafioso - come prevede l’articolo 416 bis del codice penale. È noto, infatti, che i confini tra crimine organizzato e quello mafioso possono essere labili e che, comunque, forme organizzate di criminalità producono nel tessuto sociale ed economico gravi conseguenze del tutto analoghe a quelle tipicamente mafiose.
L’obiettivo prioritario della proposta è di garantire una presenza istituzionale efficace della Regione Veneto, rafforzando la cooperazione intersettoriale all’interno della Regione stessa, unitamente alla cooperazione istituzionale, mediante la sottoscrizione di protocolli d’intesa e di accordi con altri enti e istituzioni: enti locali, mondo scolastico e formativo, sistema di welfare locale, associazionismo e volontariato, associazioni imprenditoriali, sindacato, organi competenti al contrasto e alla repressione del fenomeno.
L’intervento della presente legge si colloca nell’ambito della prevenzione, intesa come insieme di azioni inquadrabili nelle politiche locali e regionali che agiscono per una serie di fini, tra i quali:
Azioni che contengono e correggono lo sviluppo di fenomeni legati alla criminalità organizzata e mafiosa.
Gli interventi previsti dalla proposta dovranno essere attuati in coerenza con i contenuti delle leggi regionali 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza” e 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale”.
L’applicazione della presente la legge sarà oggetto di una costante azione di monitoraggio da parte della Giunta regionale.
La proposta si compone di ventidue articoli.
Nel primo e nel secondo, rubricati rispettivamente “Finalità” e “Oggetto” si evidenziano i presupposti di valore e le iniziative fondamentali che la Regione del Veneto intende proporre, in primis la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L’articolo 3, come anticipato, prevede un impegno diretto e fattivo del Consiglio regionale in tale ambito, attraverso l’approvazione di un codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza.
Nella consapevolezza che compito principale della Regione è quello di promuovere sinergie e valorizzare le competenze, le situazioni ed i soggetti esistenti, gli articoli 4 e 5 prevedono protocolli di intesa e accordi con gli organi statali di sicurezza, con enti pubblici, con le organizzazioni del volontariato e con le associazioni di promozione sociale già operanti nel settore dell’educazione alla legalità.
L’articolo 6, proseguendo nell’azione di tutela dell’economia legale già avviata dalla sottoscrizione del protocollo di legalità in data 9 gennaio 2012 tra la Regione del Veneto, le Prefetture del Veneto, l’ANCI e l’UPI venete attraverso l’attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevede che la Regione svolga le funzioni di stazione unica appaltante (SUA). La concentrazione delle procedure di gara in un organismo a ciò destinato, permette di meglio focalizzare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici - attualmente condotta su una pluralità di stazioni appaltanti - così da perseguire l’obiettivo di una più penetrante attività di prevenzione e contrasto dei tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa. Ciò, al contempo, favorisce la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono interventi specifici di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori e delle loro associazioni, oltre alla promozione di una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, con attività di formazione nei settori cruciali:
L’articolo 10 prevede un attivo intervento di formazione degli operatori della polizia locale e dei soggetti che si occupano di attività di sicurezza.
Come già evidenziato, la criminalità organizzata è un fenomeno complesso e multiforme che si articola in una pluralità di fenomeni e l’articolo 11 non ne vuole certo costituire un catalogo completo, limitandosi ad evidenziare i settori a contrastare i quali la Regione è impegnata: usura, dipendenza da droga, da gioco d’azzardo, sfruttamento della prostituzione.
L’articolo 12 impegna la Regione in un’attività di sostegno e di supporto agli enti locali nel recupero, per fini sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 12, comma 1). La chiama, inoltre, a preservare l’attività economica delle aziende sequestrate ma non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente (articolo 12, comma 2). Sempre in questo ambito di valorizzazione, a fini sociali, dei beni confiscati, l’articolo 13 istituisce un fondo di rotazione ed un fondo di garanzia finalizzati, rispettivamente, l’uno ad estinguere le ipoteche o altri gravami esistenti sui beni confiscati, l’altro a garantire l’accesso al credito dei soggetti assegnatari di tali beni.
L’articolo 14 prevede interventi di sostegno nei confronti delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta, connessi al crimine organizzato e mafioso.
Gli articoli successivi riguardano in particolare fattispecie di assunzione di responsabilità diretta delle strutture regionali.
L’articolo 15 istituisce presso il Consiglio regionale un “Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza”, composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L’Osservatorio ha in particolare il compito di:
L’articolo 16 prevede che la Regione adotti misure legali, anche attraverso la costituzione in giudizio per tutelare i diritti e gli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa motivando al Consiglio regionale l’eventuale scelta di non costituzione.
L’articolo 17 istituisce la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile” come già avviene in molte altre regioni e comuni.
L’articolo 18 prevede l’adesione della Regione all’associazione “Avviso Pubblico” che riunisce regioni ed enti locali impegnati nel contrasto alle mafie.
L’articolo 19 prevede che la Regione svolga un monitoraggio sull’attuazione della legge valutando i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
L’articolo 20 detta infine disposizioni finanziarie.
La Prima commissione ha effettuato in merito al progetto di legge consultazioni sia mediante audizioni, nel corso della seduta del 9 ottobre 2012, sia mediante l’acquisizione di osservazioni in forma telematica.
La Commissione ha quindi concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame nella seduta n. 90 del 29 ottobre 2012, approvandolo all’unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, UDC, IDV, Unione Nordest.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 43 della legge regionale n. 27/2001 è il seguente:
“Art. 43 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.”.
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:
“3.¿Definizioni.
(art. 1, direttiva 2004/18/CE; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17/CE; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004)
34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.”.
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 13 della legge n. 349/1986 è il seguente:
“13.¿ 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.”.
Note all’articolo 11
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:
“Art. 21 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all’articolo 6 della medesima legge.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa.”.
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:
“Art. 23 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.
- Il testo degli artt. 101 e 103 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:
“Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.
1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento.
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.
2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.”.
“Art. 103 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.
2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.
4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.
5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.”.
Nota all’articolo 12
- Il testo dell’art. 24 del decreto legislativo n. 159/2011 è il seguente:
“Art. 24¿ Confisca
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.”.
4. Struttura di riferimento
U.P. Sicurezza urbana e polizia locale
Torna indietro