Articolo 1
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.138.691.992,52.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.
Articolo 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.576.945.496,03.
Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14, è rideterminato in euro 2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato" alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14.
3. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, è rideterminato in complessivi euro 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.
Articolo 5
1. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".
Articolo 6
1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012" ", è approvato il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall’indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata Tabella G "Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011, ai sensi del comma 2-bis, articolo 8 della legge n. 183/2011".
Articolo 7
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2012":
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2012":
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2012, n. 45
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 ottobre 2012, n. 22/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 ottobre 2012, dove ha acquisito il n. 309 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 novembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 maggio 2012, n. 17.
2. Relazione al Consiglio regionale
(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 44 del 23 novembre 2012, pubblicata in questo stesso Bollettino, ndr)
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 21 - Assestamento del bilancio.
1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente.
2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:
a) alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso;
f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.
3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.
4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.".
Note all’articolo 4
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 14/2012 è il seguente:
"Articolo 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, è autorizzata per l’anno 2012 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.657.976.955,94 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;
b) per euro 1.627.976.955,94 nell’allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all’8 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 91.521.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).".
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 13/2012 è il seguente:
"Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 1.657.976.955,94 per l’esercizio 2012.".
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 25 - Ricorso all’indebitamento.
1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d’investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d’investimento e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.
3. Il ricorso all’indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l’autorizzazione si riferisce.
4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l’indebitamento in estinzione nell’esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.
5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l’autorizzazione all’indebitamento si riferisce.
6. La Giunta regionale provvede al ricorso all’indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.".
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 8 della legge n. 183/2011 è il seguente:
"Art. 8 Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali
1. All’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l’8 per cento per l’anno 2012, il 6 per cento per l’anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall’anno 2014».
2. All’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l’indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale. (21)
3. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica a decorrere dall’anno 2013 gli enti territoriali riducono l’entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:
a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito;
b) la percentuale annua di riduzione del debito;
c) le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell’articolo 6.
4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.".
4. Struttura di riferimento
Direzione bilancio