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Bur n. 90 del 02 novembre 2012


LEGGE REGIONALE  n. 42 del 26 ottobre 2012

Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. L’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" si interpreta nel senso che la nuova struttura di vendita, in cui si riuniscono medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda, è ubicata in un luogo diverso dalle strutture oggetto di concentrazione.

Art. 2
Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. L’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che:

a) agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita ubicate all’interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

b) le modifiche della ripartizione interna della superficie di vendita dei parchi commerciali, richieste nei limiti della superficie di vendita complessiva del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all’allegato B alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 3
Interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. L’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il rilascio dell’autorizzazione commerciale relativa all’outlet è consentito anche a favore dei soggetti che operano in nome e per conto dell’azienda produttiva.

Art. 4
Novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

"1 bis. La verifica in ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti interessati è effettuata dal comune competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale.".

Art. 5
Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’autorizzazione commerciale relativa alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3, attivati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, sono riesaminati ad istanza di parte tenuto conto degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 ottobre 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

Art. 2 - Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

Art. 3 - Interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

Art. 4 - Novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

Art. 5 - Disposizioni transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Causin, Grazia, Bottacin, Bassi, Ruffato, Teso, Foggiato, Valdegamberi e Bortolussi relativa a “Norme di interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni e disposizioni transitorie” (progetto di legge n. 257);
- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Puppato, Fasoli, Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Fracasso, Pigozzo, Reolon, Ruzzante e Sinigaglia relativa a “Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12; novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ” (progetto di legge n. 273);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza commissione consiliare;
- La Terza commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto"”;
- La Terza commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data  4 ottobre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Laura Puppato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 ottobre 2012, n. 38.

2. Relazione al Consiglio regionale

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ha subito nel tempo alcune novellazioni che hanno meglio chiarito l’ambito di applicazione delle disposizioni legislative o hanno portato adeguamenti a disposizioni nazionali in materia di tutela dell’ambiente o di tutela della concorrenza.
In particolare si vedano le modifiche apportate dagli articoli da 9 a 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti nel mondo” e dall’articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato, e industria”.
La legge regionale n. 15/2004 richiederà a breve una riscrittura, sia in ragione delle nuove disposizioni intervenute in materia di tutela della concorrenza a livello statale e comunitario, sia perché la stessa legge n. 15/2004 prevedeva una durata temporale definita per la programmazione urbanistico-commerciale, in ragione dello sviluppo e della tutela del territorio. Tuttavia, a fronte di una univoca prassi amministrativa attuata a livello regionale e comunale, si sono riscontrate diverse e contrapposte applicazioni della normativa a livello giurisprudenziale; ciò considerato si ritiene opportuno intervenire attraverso interpretazione autentica di alcune disposizioni della legge regionale n. 15/2004, relative alle procedure ed ai tempi di attivazione delle autorizzazioni commerciali. Così pure un’esigenza interpretativa si pone in materia di outlet, strutture commerciali che, allo stato, non hanno una precisa definizione a livello di normativa statale ed attengono alla competenza esclusiva regionale in materia di commercio, competenza che è stata esercitata per la prima volta proprio dalla Regione del Veneto con la legge regionale n. 15/2004.
Il presente progetto di legge si compone di 5 articoli.
L’articolo 1 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/2004, ribadendo che si può parlare di concentrazione solo se la nuova struttura, conseguente alla riunione di strutture già esistenti nell’ambito dello stesso comune e di medesima titolarità, risulta ubicata in luogo diverso dalle strutture già esistenti oggetto di riunione.
L’articolo 2 detta disposizioni di interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale n. 15/2004, in relazione ai parchi commerciali, disponendo:
- per quanto riguarda la lettera a) del comma 1, che agli esercizi di vicinato e alle medie strutture presenti nei parchi oggetto di ricognizione ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 15/2004 si applicano, per l’attivazione, i tempi previsti dall’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ciò è a dire una o più proroghe in caso di comprovata necessità;
- per quanto riguarda la lettera b) del comma 1, che le modifiche della ripartizione interna, purché nei limiti della ripartizione complessiva del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all’allegato B della legge regionale n. 15/2004.
Si tratta in sostanza di confermare l’interpretazione di ragionevolezza già adottata nel corso degli anni dalle strutture amministrative della Giunta regionale.
L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale n. 15/2004, in materia di outlet, interpretando l’articolo nel senso che l’autorizzazione commerciale possa essere rilasciata anche a favore dei soggetti che operano in nome e per conto dell’azienda produttiva.
Come già sopra ricordato, la Regione del Veneto, con la legge n. 15/2004, ha provveduto per prima a definire gli outlet, successivamente anche altre regioni hanno provveduto a dare una disciplina degli outlet molto più articolata e, nella riscrittura della legge regionale sul commercio, può essere opportuno riesaminare l’intera materia; tuttavia anche in questo caso, con l’articolo 4 del progetto di legge, si è ritenuto opportuno introdurre una nuova disposizione di semplificazione tramite l’inserimento di un comma 1 bis nell’articolo 12, che attribuisce ai comuni la verifica dei requisiti di qualificazione giuridica dei soggetti interessati ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale.
L’articolo 5 detta disposizioni transitorie prevedendo che, su istanza di parte, i comuni possano riesaminare i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto le autorizzazioni commerciali, tenendo conto delle interpretazioni autentiche recate dagli articoli 1, 2 e 3.
La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 4 ottobre 2012, ha espresso, all’unanimità parere favorevole al testo modificato che si allega.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio e Toscani), Popolo della Libertà (Bond con delega Mainardi), Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Tiozzo) e Misto (Bottacin con delega Sandri).”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:
“Art. 8 – Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si definiscono:
a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;
b) accorpamento: l’ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;
c) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale all’interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell’insediamento;
d) apertura in forma continuativa: l’attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per centottanta giorni consecutivi in caso di trasferimento o subingresso;
e) piccola e media impresa commerciale: l’impresa definita ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
f) domande concorrenti: le domande presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo;
g) criterio di correlazione: la corrispondenza tra il titolo edilizio e l’autorizzazione commerciale;
h) attività di intrattenimento: sale bingo, sale cinematografiche o altri locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, dandone immediata comunicazione al comune e all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile.
3. Restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. É vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per edilizia;
l) legnami;
l-bis) mobili, lampadari e complementi d’arredo;
l-ter) nautica.
5. L’elenco dei prodotti di cui al comma 4 può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.

Note all’articolo 2
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:
“Art. 10 - Parchi commerciali
1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero traffico generato da tutto il complesso.
2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all’interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.
3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al presente articolo nonché dall’articolo 18.
4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che vogliano inserirsi all’interno di parchi commerciali esistenti o che intendano costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la procedura di cui al capo VI, attingendo dagli obiettivi di sviluppo di cui all’articolo 7, comma 9.
4 bis.  L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.
4 ter.  Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all’interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l’impossibilità di utilizzare a fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in deroga all’articolo 48, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può adottare, con le procedure di cui all’articolo 50 commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , una variante allo strumento urbanistico generale finalizzata a disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa.
4 quater.   Gli esercizi di vicinato ubicati all’interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a).
4 quinquies.    In deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, la cessazione dell’attività e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all’esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco.
4 sexies.   Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell’autorizzazione amministrativa di cui al comma 4 bis ed al comma 4 ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonché copia della presa d’atto relativa alla riduzione della superficie del parco.
5. Il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 luglio 1997, n. 20 e sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri per l’individuazione dei parchi commerciali.
7. Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare l’esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio.
8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7 ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune provvede all’approvazione della variante urbanistica secondo le modalità di cui all’articolo 18.”.

- Il testo dell’art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:
“22. Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.”.

Note agli aticoli 3 e 4
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 12 - Outlet
1. Ai fini della presente legge gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un’immagine unitaria.
2. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all’articolo 9 e per i parchi commerciali di cui all’articolo 10 attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B.
1 bis. La verifica in ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti interessati è effettuata dal comune competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale.”.


4. Struttura di riferimento

Direzione commercio

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