Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 86 del 19 ottobre 2012


LEGGE REGIONALE  n. 41 del 12 ottobre 2012

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

l. La Regione del Veneto, in conformità agli articoli 18 e 61 dello Statuto e all’articolo 15 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea", promuove la cooperazione territoriale e sostiene il perseguimento di strategie congiunte di azione, anche attraverso forme stabili di collaborazione, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali e favorire l’integrazione e la coesione tra i territori.

Art. 2
Costituzione del GECT

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione del Veneto partecipa alla costituzione, quale componente fondatore insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al Land Carinzia, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale a responsabilità limitata denominato "Euregio Senza Confini r.l.", di seguito GECT, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), di seguito Regolamento, e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" attuativi del Regolamento.

2. Il GECT persegue i seguenti obiettivi:

a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni;

b) contribuire allo sviluppo dei rispettivi territori, mediante specifiche azioni di cooperazione nei seguenti settori:

1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;

2) trasporti, infrastrutture e logistica;

3) cultura, sport, istruzione e alta formazione;

4) ambito socio-sanitario;

5) protezione civile;

6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia;

7) agricoltura;

8) turismo;

9) attività produttive;

10) infrastrutture di comunicazione;

11) lavoro, formazione professionale e commercio;

c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell’Unione europea;

d) rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;

e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

3. Il GECT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da una convenzione e da uno statuto, approvati dai componenti, che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento secondo le disposizioni del Regolamento e degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.

4. Il GECT ha sede legale in Italia ed è disciplinato dal diritto italiano.

Art. 3
Partecipazione della Regione al GECT

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.

2. La Giunta regionale provvede alle nomine e alle designazioni di competenza della Regione negli organi del GECT, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle iniziative intraprese e da intraprendere in relazione all’attuazione della presente legge.

4. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 nell’ambito della sessione annuale europea il Consiglio regionale esamina gli atti programmatori del GECT definendo eventuali indirizzi.

Art. 4
Conferimento iniziale e contributi annuali

1. All’atto della costituzione del GECT la Regione, in qualità di componente fondatore, contribuisce con un conferimento di euro 100.000,00 alla costituzione del fondo di dotazione iniziale del GECT di ammontare pari a complessivi euro 300.000,00.

2. La Regione partecipa alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività del GECT con il versamento di quote annuali di partecipazione determinate con le modalità stabilite nella convenzione e nello statuto.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0235 "Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale" del bilancio di previsione 2012.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 2, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0234 "Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale" del bilancio di previsione 2012.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 ottobre 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Costituzione del GECT
Art. 3 - Partecipazione della Regione al GECT
Art. 4 - Conferimento iniziale e contributi annuali
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 luglio 2012, n. 19/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 agosto 2012, dove ha acquisito il n. 298 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;

- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 settembre 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, consigliere Nereo Laroni, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 ottobre 2012, n. 37.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nereo Laroni:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’Unione europea, con il Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, ha introdotto nell’ordinamento giuridico europeo il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT).

Si tratta di uno strumento giuridico innovativo di carattere europeo, disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Stati dell’Unione europea - salvo il necessario adattamento richiesto per l’attuazione negli ordinamenti interni dei singoli Paesi - che può facilitare l’organizzazione e la gestione di programmi e di progetti di cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e interregionale), sia cofinanziati dall’UE - a titolo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Coesione - che sostenuti da fonti finanziarie diverse e provenienti direttamente dai soggetti partecipanti.

Il Regolamento consente ad autorità territoriali di diverso livello (per l’Italia, lo Stato, le regioni e gli enti locali), appartenenti ad almeno due Stati membri dell’Unione europea, di costituire tra loro un GECT quale soggetto autonomo, dotato di personalità giuridica, avente l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale tra i territori.

La Regione del Veneto - che fin dalla "Dichiarazione di intenti" di Villa Manin di Passariano (UD) del 17 ottobre 2005 persegue l’obiettivo della costituzione di un’Euroregione (inizialmente denominata Euroregione "Villa Manin") insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Land austriaco della Carinzia - ha accolto con favore le disposizioni della normativa europea come occasione per il potenziamento e il rafforzamento delle azioni di cooperazione transfrontaliera multilaterale da tempo avviate, ribadendo in tal senso il proprio impegno con i partner del Friuli Venezia Giulia e della Carinzia attraverso la sottoscrizione, l’11 gennaio 2007, del "Protocollo di collaborazione Trilaterale" di Klagenfurt, rinnovato per un ulteriore quinquennio, sempre a Klagenfurt, con Atto di Proroga del 19 dicembre 2011.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria statale per il 2008), che contiene le disposizioni di attuazione del Regolamento sul GECT (agli articoli 46, 47 e 48), la possibilità di ricorrere al GECT per la creazione dell’Euroregione con il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia si è di fatto concretizzata.

Le tre Regioni hanno pertanto avviato il percorso per la costituzione del GECT/Euroregione, provvedendo, previo studio ed analisi della normativa europea e statale di riferimento, alla elaborazione di una Convenzione e di uno Statuto del GECT, approvati dalle rispettive Giunte e inviati dalle due Regioni al Governo italiano per l’ottenimento della prescritta autorizzazione alla partecipazione al GECT (ai sensi dell’articolo 47, legge n. 88/2009).

Il GECT, oltre che veste giuridica per la realizzazione in forma stabile del progetto di Euroregione, si presenta, più in generale, come collettore ideale delle diverse iniziative di cooperazione regionale, perché offre l’indubbio vantaggio di permettere la concentrazione, verso un unico interlocutore anche finanziariamente responsabile, dei finanziamenti europei che altrimenti rischierebbero di disperdersi in mille rivoli.

Da questo punto di vista il GECT si pone come indispensabile strumento di coordinamento operativo e amministrativo, struttura "pensante" unica, in grado di colloquiare direttamente e immediatamente, per conto dei suoi membri, con le Istituzioni nazionali ed europee in settori strategicamente importanti come le infrastrutture, la logistica, i trasporti, e le risorse energetiche.

Grazie alla veste legale e alla personalità giuridica, caratteristiche peculiari del GECT, tale organismo può affrontare una gamma assai ampia di interventi, con un grado elevato di stabilità, flessibilità e certezza giuridica, requisiti indispensabili, in particolare, agli occhi degli operatori economici con cui è destinato a rapportarsi.

Il GECT, inoltre, si pone in un rapporto speciale con le nuove strategie macroregionali dell’Unione europea: le macroregioni rappresentano un’area del territorio europeo geograficamente ben individuata, in riferimento alla quale l’UE decide di varare una strategia specifica per l’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile, di integrazione e di cooperazione territoriale, riconoscendo i territori compresi in una data macroregione quali destinatari speciali di progetti di valorizzazione. Si tratta, quindi, di una particolare modalità di attuazione di politiche europee che già esistono ma che possono essere meglio coordinate: la macroregione è il quadro integrato di riferimento nel cui ambito UE e Stati membri individuano i bisogni prioritari, indirizzando e concentrandovi le risorse necessarie.

Poiché le macroregioni devono essere poste in essere "a costo zero", senza oneri legislativi, burocratici o finanziari aggiuntivi (cd tre "NO" fissati dall’UE su cui è stata costruita la Strategia macroregionale del Mar Baltico, ovvero no a nuovi fondi, no a nuova legislazione, no a nuove istituzioni), è il GECT - in quanto strumento operativo già vigente ed in fase di ulteriore sviluppo ed implementazione da parte della Commissione europea - che può rendere concrete le prospettive di realizzazione delle macroregioni, assumendo come propri, e perseguendo, alcuni specifici obiettivi di queste (in relazione, ad esempio, a precise tematiche o a determinati territori) nonché concorrendo direttamente all’assegnazione di fondi.

Di particolare interesse per l’Italia e per il Veneto è la macroregione Adriatico-Ionica, alla cui definizione il Comitato delle regioni ha contribuito fattivamente con un parere per il Parlamento europeo, presentato nel febbraio 2012; inoltre il Comitato delle regioni, che segue per la Commissione europea anche la proposta di modifica del Regolamento n. 1082/2006 sul GECT, ha quale obiettivo dichiarato proprio la promozione del GECT come strumento privilegiato per la realizzazione delle macroregioni.

Il GECT, infine, può promuovere e facilitare lo stesso processo di integrazione europea.

In base alle ultime proposte emendative del Regolamento n. 1082/2006, ai Paesi terzi potranno essere riconosciute nuove e concrete possibilità di accesso al GECT, con modalità più chiare e semplificate di partecipazione; in tal modo sarà possibile anche affrontare meglio la delicata fase di pre-adesione di Paesi terzi quali, ad esempio, la Serbia e il Montenegro.

È stato osservato, difatti, che i Paesi terzi che aspirano ad entrare in Europa potranno acquisire l’esperienza necessaria a consentire l’armonizzazione dei propri sistemi giuridici, economici e sociali con quelli comuni agli Stati membri UE, proprio tramite la partecipazione a forme strutturate di cooperazione territoriale (in particolare, transfrontaliera) con le regioni europee.

Il GECT "Euregio Senza Confini r.l.", alla cui costituzione è finalizzato il presente disegno di legge, risponde a tutti gli intendimenti sopra descritti, non ultimo quello che mira ad estenderne la partecipazione anche ai territori dell’Europa dell’area orientale di confine, come la Slovenia e la Croazia (che entrerà a far parte dell’UE dal 1° luglio 2013), Paesi con i quali erano già intercorsi accordi per la partecipazione all’Euroregione c.d. Villa Manin.

Il presente disegno di legge si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 (Finalità) chiarisce le finalità del provvedimento legislativo volto a consentire la partecipazione della Regione del Veneto al GECT "Euregio Senza Confini r.l.", mirando alla promozione della cooperazione territoriale nel suo triplice aspetto di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, e al perseguimento di strategie di partecipazione attiva sul piano europeo; l’articolo richiama l’articolo 18 del nuovo Statuto regionale riguardante i rapporti internazionali, con l’Unione europea e interregionali della Regione del Veneto, nonché l’articolo 15 della legge regionale n. 26/2011, che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE.

L’articolo 2 (Costituzione del GECT) contiene la norma che autorizza la Regione del Veneto a partecipare al nuovo organismo del GECT, quale strumento giuridico introdotto dal Regolamento CE n. 1082/2006, precisando che la partecipazione della Regione al GECT avviene in qualità di membro fondatore (al pari della Regione Friuli Venezia Giulia e del Land Carinzia).

Si evidenzia altresì la scelta, consentita dall’articolo 12 del Regolamento CE, di costituire un GECT a responsabilità limitata, scelta dettata dalla necessità di tutelare, dal punto di vista patrimoniale e finanziario, le Istituzioni regionali coinvolte e, nello stesso tempo, dalla volontà di favorire, valorizzandola, l’azione responsabile degli organi del GECT preposti alla gestione dell’ente.

È precisato, in coerenza con gli impegni da tempo assunti reciprocamente dai tre partner che il GECT dovrà perseguire gli obiettivi del rafforzamento dei legami economici, sociali e culturali tra le popolazioni interessate; dello sviluppo dei rispettivi territori, mediante specifiche azioni di cooperazione in settori quali risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti; trasporti, infrastrutture e logistica; cultura, sport, istruzione e alta formazione; ambito socio-sanitario; protezione civile; scienza, ricerca, innovazione e tecnologia; agricoltura; turismo; attività produttive; infrastrutture di comunicazione; lavoro, formazione professionale e commercio; della concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell’UE; della rappresentazione degli interessi del GECT presso le Istituzioni europee e nazionali; della attuazione di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, siano o meno assistiti da un contributo finanziario europeo.

Del nuovo organismo sono altresì stabilite la denominazione di "Euregio Senza Confini r.l." e l’ubicazione della sede legale in territorio italiano, fondamentale per fondare la competenza del diritto italiano a regolare quegli aspetti ulteriori della vita e del funzionamento del GECT non direttamente disciplinati dal Regolamento CE, ma dallo stesso rinviati alla legge dello Stato membro in cui è posta la sede sociale. Nella fase costitutiva, come risulta dagli atti fondamentali approvati, le tre Regioni hanno deciso che la sede del GECT è a Trieste.

Nel rispetto delle ulteriori disposizioni dettate dalla legge n. 88/2009, attuativa del Regolamento, si sancisce che il GECT "Euregio Senza Confini r.l." è un ente pubblico con personalità giuridica retto da una Convenzione e da uno Statuto, approvati dall’Assemblea dei componenti il GECT, che ne costituiscono gli atti fondamentali; tali atti, in questa prima fase di costituzione e avvio delle attività dell’ente, sono stati già concordati dalle tre Regioni ed inviati ai competenti Uffici statali per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articoli 47 della legge n. 88/2009, avvenuto in data 13 luglio 2012.

L’articolo 3 (Partecipazione della Regione al GECT) contiene le disposizioni attuative dell’articolo 2 con le quali si demanda alla Giunta regionale il compimento di tutti gli adempimenti richiesti per assicurare la corretta partecipazione della Regione al GECT, secondo le previsioni del Regolamento CE e degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88/2009, tanto nella fase iniziale quanto a regime.

Alla Giunta regionale è, pertanto, attribuita la competenza a provvedere sulle nomine e designazioni, negli organi del GECT, posti in capo alla Regione, con l’obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio regionale in conformità alla previsione statutaria.

L’articolo 4 (Conferimento iniziale e contributi annuali) tratta degli aspetti finanziari della partecipazione regionale al GECT. È previsto che la Regione, insieme agli altri due partner fondatori, contribuisca alla creazione del fondo di dotazione del GECT con un versamento "una tantum" di 100.000,00 euro, corrispondente alla quota di un terzo del complessivo ammontare iniziale del fondo, che rappresenta il "capitale sociale" dell’ente.

Per il funzionamento corrente del GECT e per il finanziamento delle attività istituzionali è previsto, altresì, il versamento di quote annuali di partecipazione, stabilite con modalità che compete allo Statuto indicare.

L’articolo 5 (Norma finanziaria) contiene le disposizioni necessarie alla copertura degli oneri finanziari previsti; con riferimento, in particolare, alla quota annuale di partecipazione, questa è fissata, in sede di primo avvio del GECT, in euro 30.000 per il corrente esercizio 2012 mentre per gli esercizi successivi si provvederà secondo le procedure prescritte dalla normativa regionale vigente in materia di contabilità.

L’articolo 6 (Entrata in vigore) dispone, infine, per l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale previsione è ritenuta utile ad assicurare che le procedure per la costituzione formale del GECT si concludano entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell’autorizzazione statale alla partecipazione delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia al GECT, pena il venir meno dell’efficacia dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge n. 88/2009.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 83 del 18 settembre 2012 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV e il voto contrario del rappresentante del gruppo consiliare Federazione della sinistra veneta-PRC.".

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le macro-regioni sono aree di interesse generale con degli specifici obiettivi da perseguire: approvate a livello comunitario.

Queste entità devono essere poste in essere "a costo zero", ovvero senza oneri legislativi, burocratici o finanziari aggiuntivi (i famosi tre "NO" fissati dall’UE) e il GECT rappresenta lo strumento finalizzato a renderne concrete le prospettive di realizzazione, perseguendo alcuni specifici obiettivi di queste (in relazione, ad esempio, a precise tematiche o a determinati territori) nonché concorrendo direttamente all’assegnazione di fondi.

Il GECT, in sostanza, sarà lo strumento tecnico e giuridico per gestire le politiche nella macro-regione.

I tre soci fondatori, i tre membri di questo GECT, che nasce dal c.d. "accordo di Villa Manin" del 17 ottobre del 2005, sono il Veneto, il Friuli e la Carinzia; mancano altri protagonisti ma c’è l’auspicio che possano in futuro esserne componenti.

La sede sarà a Trieste, quindi in Friuli: questa scelta nutre la speranza che questo GECT in futuro sia esteso all’area adriatica e all’area balcanica. Questo rappresenta un limite all’impianto complessivamente positivo di questo nuovo strumento. Il Veneto, infatti, dovrebbe guardare con maggiore attenzione verso l’area adriatico-ionica, e all’area balcanica, rispetto alla Carinzia. Il rapporto con tale regione e il Friuli non si può certo configurare come una politica dentro l’area adriatico-balcanica: sarebbe auspicabile un maggiore interesse della nostra regione, verso la macro-regione adriatico ionica, che probabilmente in futuro sarà uno degli asset strategici della politica internazionale del Veneto.

Il GECT, poi, è l’evoluzione del GEIE, una struttura che poteva essere sia pubblica che privata in più non consentiva né l’entrata di Stati né quella delle Regioni. Ora, invece, sono proprio questi soggetti che si candidano ad essere attuatori di politiche di programmazione comunitaria. Il GECT è quindi una società pubblica, cioè di diritto pubblico che ha un capitale iniziale di 300 mila euro, ma risponde al Codice civile come qualsiasi altra società e quindi è una società che ha personalità giuridica.

Negli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88/2009, che recepisce la legge comunitaria, il GECT è una società di scopo: lo scopo non dovrà essere quello di gestire tutte le politiche che stanno in capo alle Regioni, in quanto questa struttura sostituirebbe la Regione, bensì quello di gestire la programmazione comunitaria nelle materie previste dalla legge istitutiva. Ma quali politiche si attueranno con questo GECT? Questo è il grande tema oggetto di discussione. Non si è contro la costituzione di strumenti operativi di scopo, tuttavia è necessaria la programmazione e il controllo del GECT da parte della Regione, anche nelle nomine degli organi.

Ecco perché occorre inserire nell’articolato l’articolo 61 dello Statuto regionale il qualeprevede che la Regione, oltre a costituire società ai sensi del codice civile che operino in settori di interesse regionale, possa anche dismetterle qualora ne ricorrano i presupposti.

In conclusione il Veneto dovrebbe guardare più all’Adriatico che alla Carinzia, in quanto da sempre la nostra Regione in tutto il mondo è conosciuta per il suo affaccio all’Adriatico, non solo inteso nella sua dimensione geografica o geospaziale, ma anche in quella storica, culturale, economica e sociale. Beninteso il rapporto con la Carinzia e la Baviera, ma è tuttavia naturale che sia l’Adriatico il nostro sbocco politico, e per questo deve essere privilegiato dalle nostre azioni, anche strutturali.".

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

- I testi degli artt. 46, 47 e 48 della legge n. 88/1993 sono i seguenti:

"Art. 46.  (Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell’ articolo 47.

3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all’ articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati all’unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall’ articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l’esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l’attuazione di operazioni nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l’attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell’ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l’attuazione di operazioni inserite nell’ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’ articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall’ articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefìci per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.".

"Art. 47.  (Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell’interno per quanto attiene alla corrispondenza all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti le compatibilità comunitarie, del Dipartimento per gli affari regionali per quanto attiene alla compatibilità con l’interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell’autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l’iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, allegando all’istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.

4. L’autorizzazione è revocata nei casi previsti dall’ articolo 13 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall’Unione europea, di cui all’ articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.".

"Art. 48.  (Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all’ articolo 47, comma 5.

2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell’Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a prin-cìpi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall’attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

4. Struttura di riferimento

Direzione riforme istituzionali e processi di delega

Torna indietro