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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 82 del 05 ottobre 2012


LEGGE REGIONALE  n. 40 del 28 settembre 2012

Norme in materia di unioni montane.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Oggetto

1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali, con la presente legge, la Regione del Veneto disciplina lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

2. La presente legge definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 2
Unioni montane

1. L’unione di comuni costituita in territorio montano è denominata unione montana.

2. Sono costituite le unioni montane tra i comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all’articolo 3. Appartengono a ciascuna unione montana i comuni compresi nelle zone omogenee ai sensi dell’articolo 3.

3. L’unione montana è retta da un proprio statuto, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione, che disciplina:

a) le modalità di elezione del presidente e la sua durata;

b) le modalità di elezione della giunta;

c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell’unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;

d) la sede e l’organizzazione funzionale dell’unione montana;

e) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 3
Ambito territoriale

1. Il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni.

2. Le zone omogenee individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni costituiscono dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse.

3. I comuni montani o parzialmente montani già confinanti con il territorio delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, possono chiedere di partecipare alla corrispondente unione montana, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

4. Un comune montano o parzialmente montano può aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi del comma 1.

5. L’ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

6. Nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.

Art. 4
Organi e revisore

1. Sono organi dell’unione montana il consiglio, il presidente, la giunta.

2. Il consiglio esercita funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo. È composto dai sindaci dei comuni membri dell’unione montana e da due consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

3. Il presidente presiede il consiglio, salvo diversa disposizione statutaria, e la giunta, ed ha la rappresentanza dell’unione montana. È eletto dal consiglio fra i propri componenti.

4. La giunta svolge le funzioni individuate dallo statuto ed è composta dal presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore a tre, nominati dal medesimo presidente fra i componenti del consiglio.

5. Il revisore, nominato secondo le regole stabilite per gli enti locali, esercita le funzioni di revisione economico-finanziaria. Dura in carica tre anni, non è revocabile, se non per grave inadempienza, e non può svolgere più di due mandati.

Art. 5
Funzioni

1. L’unione montana costituisce la forma per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

2. Le unioni montane sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

3. Le unioni montane possono stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.

4. Le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
Consiglio delle autonomie montane

1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

2. Il Consiglio delle autonomie montane svolge, altresì, funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri per la concessione di fondi regionali d’interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.

3. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle province il cui territorio comprende comuni montani, dai presidenti dei consorzi dei bacini imbriferi montani e dai presidenti delle camere di commercio il cui territorio comprende comuni montani.

4. Il Presidente del Consiglio delle autonomie montane è eletto a maggioranza dei componenti tra i presidenti delle unioni montane.

5. Il Consiglio delle autonomie montane approva un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio delle autonomie montane sono svolte da un segretario di unione montana scelto dal Presidente del Consiglio delle autonomie montane.

7. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane.

Art. 7
Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, delibera in ordine a:

a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del consiglio dell’unione montana;

b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;

c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell’unione montana;

d) le modalità e i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;

e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

2. I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.

3. I consigli comunali eleggono i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.

5. Le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni hanno avviato il procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni.

6. Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all’unione montana.

Art. 8
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di costituzione delle unioni montane sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo II "Ordinamento delle Comunità montane" della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, nonché l’articolo 3, l’articolo 4, l’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modifiche ed integrazioni";

b) l’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane", nonché il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modifiche ed integrazioni".

c) l’articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 settembre 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Unioni montane

Art. 3 - Ambito territoriale

Art. 4 - Organi e revisore

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Consiglio delle autonomie montane

Art. 7 - Norme transitorie e finali

Art. 8 - Abrogazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 luglio 2012, dove ha acquisito il n. 289 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Ruzzante, Bond e Reolon;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;

- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 7 agosto 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione del Presidente della Prima commissione consiliare, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 settembre 2012, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa proposta di legge intende affrontare in via transitoria, in attesa di una legge generale sui territori montani, le modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni montani.

Recentemente è intervenuta la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, che ha previsto in via generale le modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi, recependo la disciplina statale intervenuta di recente (articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Occorre dire, tuttavia, che i territori montani sono caratterizzati da una serie di specificità che rendono necessario adattare loro il quadro istituzionale generale; ed occorre dire inoltre che i territori montani del Veneto sono caratterizzati da ulteriori specificità, essendo contigui a regioni e province a statuto speciale o a stato estero.

Queste specificità ci spingono oggi a dettare delle regole volte a favorire un’aggregazione degli enti locali in modo più cogente rispetto a quanto fatto nel resto del territorio nazionale e regionale. Non è infatti pensabile che valgono per i comuni montani, - poco abitati, molto estesi e geograficamente isolati, - le medesime regole che valgono per l’assai urbanizzata pianura veneta.

Al fine di incentivare l’esercizio associato delle funzioni si è allora pensato di valorizzare la consolidata esperienza delle comunità montane, che ormai è giunta al termine, per costruire sul loro ambito territoriale le zone omogenee per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente.

Insomma, al territorio montano sono assegnati obblighi e strumenti associativi più importanti rispetto al resto del territorio regionale.

Ciò è fatto proprio sulla base degli obiettivi che lo Stato sta faticosamente cercando di perseguire attraverso la sua competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica. E non si dica che non lo si può fare. La Regione non solo si sta adeguando ai principi posti dallo Stato in materia (esercizio associato di funzioni, semplificazione e riduzione del quadro istituzionale), ma sta anche perseguendo gli obiettivi dallo Stato individuati attraverso una disciplina più restrittiva di quella di dettaglio che lo Stato stesso (illegittimamente, si direbbe) ha posto.

Del resto la Regione non ha affatto perso le competenze legislative garantitele dall’articolo 117 della Costituzione. La Consulta non ha mancato di rilevarlo. Basti pensare a tutta quella giurisprudenza che parte dalla sentenza n. 244 del 2005 ed arriva alla recente sentenza n. 27 del 2010, che ha riconosciuto che è competenza esclusiva della Regione la materia comunità montane, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, Cost., cui spetta semmai l’obbligo di conformarsi ai principi di coordinamento della finanza pubblica posti dallo Stato.

Al rispetto di tali principi si attiene appunto la presente legge che prevede la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni riconoscendo la delimitazione territoriale delle comunità montane oggi esistenti quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificati dall’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.".

Le unioni montane divengono dunque delle unioni di comuni caratterizzate da elementi di specificità, dettati dalle peculiarità che i territori montani senz’altro rivestono. Tra queste assume particolare rilievo l’estrema frammentazione ed il sottodimensionamento dei comuni, anche in relazione alle diverse specificità morfologiche.

Particolare rilievo riveste l’aspetto dell’ambito territoriale. Il territorio delle unioni montane è infatti individuato sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modifiche, zone che costituiscono dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse.

La Regione, dunque, fornisce un indirizzo molto forte a favore dell’esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei comuni montani.

Questo forte indirizzo trova un contraltare nei meccanismi di flessibilità introdotti dalla legge: la facoltà riconosciuta ai comuni già confinanti con il territorio delle comunità montane di partecipare alla corrispondente unione montana (articolo 3, comma 3); la possibilità riconosciuta ad un comune di passare dall’unione montana cui ‘naturalmente’ apparterrebbe a quella limitrofa (articolo 3, comma 4); la previsione di una modifica della delimitazione territoriale iniziale da parte della Giunta regionale, su proposta dei comuni già appartenenti ad una comunità montana, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (articolo 8, comma 2); il riconoscimento per i comuni sopra i 5.000 abitanti di uscire dall’unione montana entro un anno dalla entrata in vigore della legge (articolo 8, comma 3).

Nell’ambito della competenza regionale in materia di unione di comuni montani la proposta detta poi disposizioni sugli organi (articolo 4) e sulle modalità di approvazione dello statuto (articolo 2).

La proposta disciplina inoltre gli effetti della trasformazione delle comunità montane, eliminando alcune disposizioni della legge regionale sulle comunità montane, superate dalla trasformazione delle stesse in unioni di comuni montani.

Viene infine istituito un nuovo organo, senza onere alcuno, denominato Consiglio delle autonomie montane, con lo scopo di effettuare un monitoraggio permanente sull’attuazione degli interventi nelle aree montane e di svolgere funzioni concertative e consultive sui disegni di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la montagna.

Nel complesso si tratta dunque di un agile progetto di legge che intende disciplinare in via transitoria, in attesa di una riforma organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, l’esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

La Prima commissione ha effettuato le consultazioni con ANCI e UNCEM nella seduta n. 79 del 7 agosto 2012.

La Prima Commissione, nella seduta n. 79 del 7 agosto 2012, ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, l’astensione del rappresentante del gruppo consiliare UDC e il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari Unione Nordest, Federazione della Sinistra Veneta-PRC e Misto.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la recente legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ha previsto in via generale le modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi, recependo la disciplina statale intervenuta di recente (articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Quella legge, approvata dopo una lunga gestazione, fornisce un quadro chiaro ed esauriente su come devono essere impostate le unioni dei comuni montani, individuandone una dimensione territoriale ottimale (5.000 abitanti). All’articolo 15 si prevede che le attuali Comunità montane possono continuare ad esercitare in forma associata le funzioni ed i servizi già conferiti entro e non oltre il 31 dicembre 2012: decorso tale termine, le medesime funzioni sono esercitate dai comuni nella forma associativa prevista dalla stessa legge.

È evidente quindi come il progetto di legge in discussione nasconda ben altri fini se non quelli di mantenere in vita le Comunità montane e i loro organi rappresentativa nella forma di Unioni di comuni montani, altrimenti non si spiegherebbe questa ulteriore e ravvicinata legislazione in materia. La ratio della legge non è infatti in realtà quella di fornire una soluzione transitoria per disciplinare un particolare aspetto di quanto già previsto dalla legge regionale n. 28/2012. Del resto, fin dall’articolo 1 si intuisce che il pdl in questione è nato male "Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica […] con la presente legge la Regione disciplina lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani".

Con questa legge, quindi, invece che approvare una disciplina organica che valorizzi, tuteli e sviluppi i servizi per quei cittadini che risiedono nelle aree montane, si preferisce introdurre organi che non servono unicamente allo scopo di creare ulteriori poltrone per politici che non trovano collocazione in altre sedi.

Il legislatore nazionale sta andando in direzione opposta a questo pdl: si stanno infatti sopprimendo organi democraticamente eletti e limitando la rappresentatività delle forze politiche all’interno delle Istituzioni. Le forze politiche che a Roma appoggiano Monti, in Veneto vogliono però ricostituire sotto altra forma le Comunità montane, praticando una sorta di spending review al contrario: questa è la contraddizione di fondo, che non è in alcun modo giustificabile, se non nell’ottica del mantenimento status quo. Oltretutto questo progetto di legge non si inquadra in nessun modo con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", in quanto, lungi da attuare risparmi di spesa, punta a mantenere delle strutture che non trovano alcuna giustificazione se non quella di creare posti per politici che altrimenti non saprebbero dove andare.

Dettare una disciplina parziale, mentre si sta discutendo in Commissione di riordino e soppressione delle province e della costituzione della Città metropolitana, è del tutto inutile. Occorre, al contrario, che il Consiglio non perda tempo con disposizioni transitorie, ma si concentri su una vera riforma organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna e l’esercizio associato di funzioni nei comuni montani si innesti in una più profonda revisione della struttura regionale in base dei principi dettati dal Governo: solo in questo modo, oltre a ridurre i costi, si dirotterebbero le risorse per aumentare i servizi per i cittadini.

Con questa legge, in conclusione, si fa un netto passo indietro rispetto alla legge regionale n. 18 approvata solo pochi mesi fa, ottenendo in concreto soltanto la restaurazione di strutture di nomina politica i cui costi ricadono sempre sulla collettività.".

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 18/2012 è il seguente:

"Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.

1. Ai fini dell’esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate nell’allegato A alla presente legge, le seguenti aree geografiche omogenee:

a) area montana e parzialmente montana;

b) area ad elevata urbanizzazione;

c) area del basso Veneto;

d) area del Veneto centrale.".

Note all’articolo 3

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 19/1992 è il seguente:

"Art. 2 - Delimitazione territoriale.

1. Il territorio della Regione classificato montano in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 , è ripartito, sulla base dei criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee, come delimitate nella cartografia allegata alla presente legge:

1) zona omogenea dell’Agordino comprendente i comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d’Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;

2) zona omogenea dell’Alpago comprendente i comuni di: Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago (parte), Tambre d’Alpago;

3) zona omogenea del Basso Cadore - Longaronese - Zoldano comprendente i comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore;

4) zona omogenea della Val Belluna comprendente i comuni di: Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana;

5) zona omogenea di Belluno - Ponte nelle Alpi comprendente i comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi;

6) zona omogenea del Cadore centrale comprendente i comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore;

7) zona omogenea del Comelico e Sappada comprendente i comuni di: Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada;

8) zona omogenea del Feltrino comprendente i comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas;

9) zona omogenea della Valle del Boite comprendente i comuni di: Borca di Cadore, Cibiana, Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Vodo di Cadore;

10) zona omogenea del Grappa comprendente i comuni di: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba (parte), Crespano del Grappa (parte), Paderno del Grappa (parte), Pederobba (parte), Possagno, Castelcucco, Monfumo;

11) zona omogenea delle Prealpi Trevigiane comprendente i comuni di: Cappella Maggiore (parte), Cison di Valmarino, Cordignano (parte), Farra di Soligo (parte), Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo (parte), Refrontolo (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Segusino, Tarzo, Valdobbiadene (parte), Vidor (parte), Vittorio Veneto (parte);

12) zona omogenea del Baldo comprendente i comuni di: Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese (parte), Costermano (parte), Ferrara di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese (parte), San Zeno di Montagna, Torri del Benaco (parte);

13) zona omogenea della Lessinia comprendente i comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane (parte), Grezzana, Marano di Valpolicella (parte), Negrar (parte), Roverè Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella (parte), S. Anna d’Alfaedo, San Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago (parte), Velo Veronese, Vestenanova;

14) zona omogenea dell’Alto Astico e Posina comprendente i comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico;

15) zona omogenea del Basso Astico comprendente i comuni di: Breganze (parte), Caltrano, Calvene, Fara Vicentino (parte), Lugo di Vicenza (parte), Marostica (parte), Mason Vicentino (parte), Molvena (parte), Pianezze (parte), Salcedo;

16) zona omogenea del Brenta comprendente i comuni di: Bassano del Grappa (parte), Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa (parte), Romano d’Ezzelino (parte), S. Nazario, Solagna, Valstagna;

17) zona omogenea dell’Agno e Chiampo comprendente i comuni di: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino (parte), Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Trissino (parte), Valdagno;

18) zona omogenea del Leogra comprendente i comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte), Torrebelvicino, Valli del Pasubio;

19) zona omogenea dei Sette Comuni comprendente i comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

2. Alle zone omogenee di cui al comma 1 corrispondono le seguenti Comunità montane:

1) Comunità montana Agordina;

2) Comunità montana dell’Alpago;

3) Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano;

4) Comunità montana Val Belluna;

5) Comunità montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi;

6) Comunità montana Centro Cadore;

7) Comunità montana Comelico - Sappada;

8) Comunità montana Feltrina;

9) Comunità montana della Valle del Boite;

10) Comunità montana del Grappa;

11) Comunità montana delle Prealpi Trevigiane;

12) Comunità montana del Baldo;

13) Comunità montana della Lessinia;

14) Comunità montana Alto Astico e Posina;

15) Comunità montana dall’Astico al Brenta;

16) Comunità montana del Brenta;

17) Comunità montana Agno - Chiampo;

18) Comunità montana Leogra-Timonchio;

19) Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

3. I Comuni confinanti con il territorio delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui all’articolo 28, comma 3, della legge n. 142/1990, possono presentare alla Regione una richiesta motivata di inclusione nella Comunità montana, previo parere del Consiglio della Comunità che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.".

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 18/1992 è il seguente:

"Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.

1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all’articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;

b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;

c) contiguità territoriale;

d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:

1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti;

2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;

3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;

4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per l’esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell’articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all’articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.

8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12.

10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo.".

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 18/2012 è il seguente:

"Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata.

2. L’iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale.".

Nota all’articolo 7

- Per il testo dell’art. 2 della legge n. 19/1992 vedi nota all’articolo 3.

4. Struttura di riferimento

Direzione economia e sviluppo montano

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